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Corte di cassazione – I sezione civile - ordinanza n. 10665/2025 – rimessa alle Sezioni Unite la questione dell’inadeguatezza dell’istituto dell’adozione per la costituzione dello status filiationis in caso di minore nato mediante gestazione per sostituzione
8 gennaio 2026

La prima sezione civile della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa all’inadeguatezza dell’istituto dell’adozione per la costituzione dello status filiationis in capo al minore nato all’estero mediante gestazione per sostituzione.

Numero
10665
Anno
2025

La vicenda riguarda una coppia che, recandosi all’estero, ha avuto accesso alla fecondazione eterologa tramite la c.d. maternità surrogata; dunque, attraverso l’impianto di un embrione formato in vitro - e composto dal gamete dell’uomo e dal gamete di una donatrice anonima – in una terza gestante.
Successivamente alla nascita del minore, la coppia ha richiesto la trascrizione del relativo atto di nascita formato all’estero e al quale l’ufficiale dello stato civile si è opposto per contrarietà all’ordine pubblico. A seguito di impugnazione della decisione da parte della coppia, la decisione del funzionario è stata confermata in primo grado dal Tribunale e in secondo grado dalla Corte d’appello.
I genitori hanno quindi presentato ricorso per Cassazione censurando, tra gli altri motivi, l’omessa considerazione del preminente “interesse del minore alla sua identità, alla bigenitorialità ed alla tutela effettiva delle relazioni primarie nel giudizio di bilanciamento che il giudice è tenuto a svolgere”, anche con riferimento al profilo antidiscriminatorio, alla luce della differenza tra “adozione e riconoscimento della genitorialità intenzionale ed alla ricaduta di tale differenza sui diritti della personalità del minore” (punto 5.1, Ragioni della decisione).

Il collegio, anzitutto, ha ribadito la contrarietà della gestazione per altri ai principi di ordine pubblico internazionale, presidiati dal diritto positivo – in particolare, dall’art. 12, l. 40/2004 e dalla l. 169/2024 -mediante sanzioni penali. Ha ricostruito poi il quadro giuridico, delineato progressivamente anche in virtù dell’intervento ermeneutico della giurisprudenza, che consentirebbe in questi casi di costituire lo status filiationis mediante l’istituto dell’adozione.
Questa posizione è conforme all’orientamento della Corte Edu che, nella sentenza C. c. Italia, ha riconosciuto la possibilità di ricorrere a strumenti giuridici diversi dalla trascrizione dell’atto purché “la formalizzazione del rapporto avvenga in maniera effettiva e celere” (punto 8, Ragioni della decisione).
Tuttavia, il collegio ha rilevato alcune criticità in merito all’adeguatezza del modello genitoriale adottivo elaborato dal diritto vivente come rimedio “alla contrarietà ai principi di ordine pubblico internazionale della pratica generativa della gestazione per sostituzione” e che, ad oggi, è l’unico strumento che consente la costituzione del rapporto di parentela (punto 6, Ragioni della decisione). In particolare, uno degli aspetti problematici concerne l’impossibilità di costituire lo status filiationis su istanza del minore qualora il c.d. genitore intenzionale non possa o non intenda più procedere.
La questione è già stata posta in evidenza dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 38162/2022 in cui ha osservato che “l’adozione può risultare, in concreto, di fronte al rifiuto del committente, strutturalmente inidonea ad offrire una garanzia completa nella prospettiva della tutela del generato. (Cass. Sez. Un. 38162/2022 par. 12)” e anche la necessità “che siano ricercati nel sistema gli strumenti affinché siano riconosciuti al minore, (…) tutti i diritti connessi allo status di figlio anche nei confronti del committente privo di legame biologico (…)” (punto 7.1, Ragioni della decisione).
La lacunosità di tale meccanismo, che si basa sull’istituto dell’adozione, è stata ravvisata anche dalla Corte costituzionale. Quest’ultima nella sentenza n. 68/2025 ha rilevato profili di contiguità tra la fattispecie della gestione per altri e quella del figlio nato tra consanguinei, le quali richiedono un contemperamento tra la salvaguardia dell’interesse preminente del minore, dei diritti e delle tutele ad esso spettanti e il rispetto dei principi di ordine pubblico internazionale. Pertanto, ha individuato nel paradigma normativo relativo alle condizioni di riconoscimento dei figli nati da rapporto incestuoso - definito dal combinato disposto degli artt. 251 e 278 c.c. - un modello di bilanciamento applicabile anche alle ipotesi di figlio nato mediante la pratica della gestazione per altri. Il suddetto regime, infatti, legittima il figlio minore, con l’assistenza del tutore, previa autorizzazione del giudice, ad agire in giudizio al fine di ottenere, sussistendone i presupposti, la dichiarazione giudiziale di maternità o paternità.

Alla luce di queste considerazioni, il collegio ha rimesso alle Sezioni Unite “il quesito relativo alla possibilità di estendere in via interpretativa, il modulo legislativo che può condurre alla costituzione dello status filiationis per i figli nati da consanguinei anche ai figli nati da gestazione per altri, al fine di superare le perduranti criticità che il modello adottivo porta con sé, consistenti in particolare nell’impossibilità per il figlio di richiedere o rimuovere lo status.” (punto 18.1, Ragioni della decisione).

Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.

Ilaria Zanotto
Pubblicato il: Giovedì, 08 Gennaio 2026 - Ultima modifica: Mercoledì, 06 Maggio 2026
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