Vai menu di sezione

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – C. c. Italia: illegittimità del mancato riconoscimento del rapporto di filiazione tra il padre biologico e una minore nata mediante maternità surrogata
31 agosto 2023

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha riscontrato la violazione dell’art. 8 CEDU da parte dell’Italia, dal momento che è stata negata la trascrizione nei registri dello Stato civile italiano del certificato di nascita formato all’estero di una minore, nata per mezzo della maternità surrogata, impedendo il riconoscimento legale del rapporto di filiazione con il padre biologico.

Numero
47196/21
Anno
2023

L.B. ed E.A.M., rispettivamente il padre biologico e la madre d’intenzione della ricorrente, agiscono per conto della figlia, C., nata in Ucraina mediante maternità surrogata, lamentando la violazione dell’art. 8 CEDU, a seguito della decisione dell’Autorità italiana di non trascrivere nei registri dello Stato civile il certificato di nascita della minore formato all’estero, in quanto il riconoscimento di tale atto sarebbe in contrasto con l’ordine pubblico.

La Corte, in primis, ravvisa un’ingerenza dello Stato nella vita privata della ricorrente. Ritenendo necessario accertare se tale ingerenza integri o meno una violazione della Convenzione, i giudici di Strasburgo rammentano che un’intrusione nella vita privata di un individuo è compatibile con l’art. 8 solamente se essa è prevista dalla legge, è proporzionata e persegue un fine legittimo, ed è una misura “necessaria in una società democratica”.

La Corte rileva che il divieto di ricorrere alla maternità surrogata è difatti previsto dalla legge italiana, ed è finalizzato alla tutela dei diritti dei minori e delle donne surrogate, ma nel contempo evidenzia che l’elemento principale della tutela della vita privata del minore è la capacità di quest’ultimo di determinare la propria identità all’interno della società, e di conseguenza il proprio status filiationis (Mennesson e Labassee v. Francia). L’assenza assoluta di un mezzo di riconoscimento di tale legame è un’ingerenza eccessiva e sproporzionata rispetto alla soglia minima di tutela prescritta dalla Convenzione (D.B. e altri v. Svizzera). Nonostante ciò, non si ritiene mandatoria la trascrizione dell’atto di nascita estero, poiché l’individuazione dei mezzi idonei a garantire tale riconoscimento è soggetta al libero apprezzamento dello stato.

Per quanto concerne il riconoscimento del rapporto di filiazione con il padre biologico, la Corte ritiene che l’interesse supremo del minore sia garantito nel momento in cui la normativa nazionale consista in una procedura di riconoscimento efficace e rapida, che, in particolare, dovrebbe essere caratterizzata da:

- l’eliminazione dell’eccessivo formalismo, che osta la tutela effettiva dell’interesse del minore dinnanzi a meri vizi procedurali;

- la maggiore collaborazione tra la parti e i giudici nazionali, i quali dovrebbero avere il ruolo di indicare una soluzione concreta che tuteli l’interesse del minore.

Nel caso di specie, l’Autorità italiana competente ha respinto la richiesta del padre biologico di trascrivere parzialmente l’atto di nascita, e neppure ha provveduto a indicare un mezzo alternativo di tutela, precludendo così l’ottenimento della cittadinanza italiana da parte della ricorrente, producendo una grave situazione di incertezza giuridica.

Alla luce di queste considerazioni la Corte EDU dichiara la violazione dell’art. 8.

Per quanto riguarda, invece, il riconoscimento del rapporto di filiazione con la madre d’intenzione, la Corte ricorda che, stante l’orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, l’ordinamento italiano ammette per i casi come quello in esame la facoltà di ricorrere all’adozione in casi particolari (Corte costituzionale – sentenza n. 79 del 2022). Visto che nella fattispecie la madre d’intenzione non si è avvalsa di questa possibilità, la Corte EDU ritiene che, sotto questo profilo, l’art. 8 non sia stato violato.

Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download. 

Giulia Alessi
Pubblicato il: Giovedì, 31 Agosto 2023 - Ultima modifica: Venerdì, 22 Settembre 2023
torna all'inizio