La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso contro un’ordinanza della Corte di appello di Napoli che rigettava la richiesta di sospensione o revoca dell’ordine di demolizione di un edificio motivata dai gravi problemi di salute di un inquilino.
Corte di cassazione - III sez. penale - sent. 48820/2023 – le gravi condizioni di salute dell’inquilino non giustificano la sospensione dell’ordine di demolizione di un edificio
2 novembre 2023
La vicenda scaturisce da un ordine emesso nel 1998 dalla Corte di appello di Napoli avente ad oggetto la demolizione di un edificio all’interno del quale abitava il ricorrente con la propria famiglia, tra cui il figlio minore affetto da una grave patologia.
Il ricorrente impugnava tale atto di fronte alla stessa Corte di appello che rigettava l’impugnazione.
Contro tale rigetto il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione, lamentando l’errata applicazione del principio di proporzionalità e il non bilanciamento dei valori costituzionali in gioco, con conseguente violazione degli artt. 2, 3 e 32, Cost. e 3, 6 e 8, CEDU.
Infatti, secondo il ricorrente, la Corte d’appello non avrebbe considerato adeguatamente il diritto alla salute del figlio minore, gravemente malato, che avrebbe subito un ulteriore pregiudizio da un tale ingente cambiamento dell’ambiente in cui si svolgeva la sua vita quotidiana.
La Corte di cassazione rileva che il giudice di secondo grado, nell’ordinanza impugnata, abbia riconosciuto la comprovata gravità della patologia del figlio convivente ma non abbia ritenuto incompatibile lo spostamento della famiglia in un altro ambiente con tale malattia in quanto "l'ambiente domestico necessario a garantire la tranquillità del minore ben potrebbe essere riprodotto in una diversa abitazione." (punto 8.1).
Inoltre, l’applicazione del principio di proporzionalità, di cui si lamenta la violazione, ha imposto di tenere conto anche della circostanza per cui da quando si è manifestata la malattia è trascorso un notevole periodo di tempo nel corso del quale il ricorrente, nonostante avesse le possibilità economiche, non ha mai cercato una soluzione abitativa alternativa che rispondesse alle necessità del figlio.
Infine, la Corte osserva che la normativa in materia edilizia, sulla base della quale è stato emesso l’ordine di demolizione, tutela non solo la collettività ma anche i singoli e il diritto alla salute, dal momento che quest’ultimo “trova attuazione in primo luogo ponendo il malato in un ambiente - non necessariamente ospedaliero - del tutto salubre, edificato ed attrezzato nel pieno rispetto della disciplina di legge, proprio perché questa è volta a garantire anche il benessere di chi abita in quei luoghi, specie se malato” (punto 9).
La Corte dichiara quindi il ricorso inammissibile.
Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.