Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Il 7 gennaio si è tenuta l’udienza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Lambert et autres c. France (no. 46043/14).
Nel caso Mandet v. France la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è espressa su un caso riguardante un presunto padre biologico che voleva vedere riconosciuta in giudizio la propria paternità, nonostante l’opposizione del figlio.
Con la sentenza del 13 dicembre 2016 la Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha specificato l’ambito di applicazione degli articoli 2, 3 ed 8 Cedu, in un caso concernente la emissione di un ordine di rimpatrio in Georgia nei confronti di un soggetto residente in Belgio, gravemente malato, ma non in immediato rischio di vita.
Trasfondere sangue ad un testimone di Geova durante l’esecuzione di operazioni in regime di emergenza urgenza, nonostante il rifiuto del paziente stesso, costituisce violazione dell’art. 8 CEDU letto alla luce dell’art. 9 (libertà di pensiero, coscienza e religione).
Il ricorrente è un cittadino iraniano, che – in quanto persona transgender – aveva ottenuto asilo politico in Ungheria, a causa delle possibili persecuzioni subite per l’affermazione della propria identità di genere. Su tali premesse, chiedeva alle autorità di essere identificato con il sesso maschile concretamente vissuto nella propria sfera sociale e lavorativa, anziché con quello femminile risultante dai documenti d’identità rilasciati in Iran.
La Corte EDU esamina il caso di una persona che – dopo aver ottenuto la modifica dei propri caratteri sessuali e dei propri dati anagrafici da maschili a femminili – si era vista rifiutare dal Registrar General la modifica dell’atto di nascita.
La Corte EDU ha stabilito che revocare l’affidamento a una persona in quanto transgender viola l’art. 8 CEDU poiché – tra le altre - i diritti dei minori dati in affidamento prevalgono su tutti gli interessi, sulle convenzioni socioculturali e sulle tradizioni nazionali contrarie all’affidamento di minori a una persona trans.
La causa prende le mosse dal rifiuto opposto dall’assicurazione sanitaria di una persona transgender (nata nel 1937) alla copertura delle spese concernenti la riassegnazione chirurgica del sesso. In particolare, la compagnia aveva preteso periodo di osservazione di due anni, esprimendo altresì dubbi sull’appropriatezza del trattamento, in considerazione dell’alto rischio di complicazioni post-operatorie dovuto all’età avanzata.
La Cassa mutua di assicurazione sanitaria (Krankenkasse) aveva rifiutato al ricorrente il rimborso delle spese per il trattamento ormonale di affermazione di genere e per l’intervento chirurgico di riassegnazione sessuale. Il rigetto si fondava sul presupposto che la transessualità non fosse una condizione sufficientemente provata e che l’intervento non fosse medicalmente necessario. Tale decisione, tuttavia, era stata confermata dall’autorità giudiziaria nazionale, secondo cui la ricorrente non aveva dimostrato l’imprescindibilità dell’intervento chirurgico, anche con riferimento all’ipotetica sufficienza di un mero approccio psicoterapeutico. La perizia medica ordinata dalle autorità nazionali aveva concluso che l’intervento chirurgico avrebbe migliorato la situazione sociale della ricorrente, ma quest’ultima conclusione non poteva considerarsi – a detta del plesso nazionale – “una chiara affermazione della […] necessità dal punto di vista medico”.
La causa prende le mosse da un caso di un cittadino della ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, che aveva intrapreso un percorso per l’affermazione del genere maschile, promuovendo istanza al Ministero dell’Interno. Quest’ultimo, tuttavia, accordava la modifica del nome, ma non quella del sesso assegnato alla nascita, che rimaneva invariato in tutti i documenti identificativi. Prendeva così il via un’articolata vicenda burocratica e giurisprudenziale, resa complessa dall’assenza di una normativa in materia di modifica del genere anagrafico assegnato alla nascita, nonché dalla richiesta – da parte delle autorità amministrative nazionali – della riassegnazione chirurgica del sesso.