La Corte EDU esamina il caso di una persona che – dopo aver ottenuto la modifica dei propri caratteri sessuali e dei propri dati anagrafici da maschili a femminili – si era vista rifiutare dal Registrar General la modifica dell’atto di nascita.
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo – Rees v. UK: obbligo dello Stato di modificare l’atto di nascita in senso coerente con l’identità di genere
17 ottobre 1986
La legislazione inglese consentiva alla persona transgender la modifica del nome, del cognome e del sesso, oltre al rilascio dei documenti riportanti l’indicazione dei dati anagrafici elettivi, ma non l’aggiornamento delle informazioni riportate sull’atto di nascita. Tuttavia, lamenta il ricorrente, il registro delle nascite non soltanto era pubblico, ma il sesso biologico difforme dall’identità risultante nei documenti veniva così trasposto (e perciò divulgato) in tutti i certificati di volta in volta rilasciati, ad esempio, per il matrimonio, per i diritti pensionistici e per alcuni profili occupazionali dell’amministrazione dello Stato. Ne derivava che, negli ambiti la cui normativa di settore prevedeva la produzione dell’atto di nascita, il ricorrente continuava ad essere identificato sulla base del sesso assegnato alla nascita.
In ciò, il ricorrente ravvisava una violazione dell’art. 8 CEDU, nella parte in cui tutela il “diritto al rispetto della propria vita privata e familiare”. Secondo la Corte, la portata degli obblighi positivi che tale disposizione pone in capo allo Stato non è univoca, dovendosi “tener conto” della necessità di stabilire un “giusto equilibrio” che contemperi “l’interesse generale della collettività e gli interessi dell’individuo”.
Secondo la Corte, la pretesa del ricorrente di un’annotazione modificativa e/o integrativa del registro delle nascite trascura che quest’ultima rivelerebbe comunque il cambiamento della sua identità sessuale, al pari della discrasia che già emerge nel raffronto con i documenti anagrafici. Parimenti, la pretesa di una secretazione del registro delle nascite finirebbe per pregiudicarne lo scopo e la funzione, “complicando questioni fattuali che sorgono, tra l’altro, nei settori del diritto di famiglia e successorio”. Nel ragionevole bilanciamento tra l’interesse pubblico e quello privato dell’istanza, il diritto nazionale ha infatti avuto cura di non espungere il sesso assegnato alla nascita da ogni documentazione amministrativa, a tutela della “posizione dei terzi - comprese le autorità pubbliche (ad esempio le forze armate) o gli enti privati (ad esempio le compagnie di assicurazione sulla vita) - che verrebbero privati di informazioni rispetto alle quali hanno un legittimo interesse”.
Per quanto riguarda la denunciata violazione dell’art. 12, concernente il diritto a contrarre matrimonio, la Corte EDU precisa che la disposizione si riferisce esclusivamente al matrimonio tradizionale tra persone di sesso biologico opposto e mira “a prevenire indebite limitazioni legislative nazionali, tali da compromettere l’essenza” dell’istituto. Tuttavia, l’impedimento giuridico esistente nel Regno Unito al matrimonio tra persone che, alla nascita, non fossero identificate come di sesso biologico opposto, fuoriesce dal perimetro di tutela offerto dal trattato.
Il testo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download.