La Cassa mutua di assicurazione sanitaria (Krankenkasse) aveva rifiutato al ricorrente il rimborso delle spese per il trattamento ormonale di affermazione di genere e per l’intervento chirurgico di riassegnazione sessuale. Il rigetto si fondava sul presupposto che la transessualità non fosse una condizione sufficientemente provata e che l’intervento non fosse medicalmente necessario. Tale decisione, tuttavia, era stata confermata dall’autorità giudiziaria nazionale, secondo cui la ricorrente non aveva dimostrato l’imprescindibilità dell’intervento chirurgico, anche con riferimento all’ipotetica sufficienza di un mero approccio psicoterapeutico. La perizia medica ordinata dalle autorità nazionali aveva concluso che l’intervento chirurgico avrebbe migliorato la situazione sociale della ricorrente, ma quest’ultima conclusione non poteva considerarsi – a detta del plesso nazionale – “una chiara affermazione della […] necessità dal punto di vista medico”.
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo – Van Kuck v. Germany: ingerenza dell’autorità giudiziaria nazionale negli aspetti esistenziali della persona transgender
12 settembre 2003
Secondo la CEDU, le autorità giudiziarie tedesche si sono spinte a valutare la necessità medica delle misure di riassegnazione di genere, reiterando una soluzione aprioristica e stigmatizzante per la condizione transessuale. La Corte di Strasburgo richiama il proprio precedente Goodwin per ribadire i crescenti riscontri relativi a differenze sessuali nel cervello determinate in epoca prenatale. Sebbene la prova scientifica sull’origine della condizione transgender, scrive il Collegio, non c’è dubbio che quest’ultima vada apprezzata come “condizione medica per la quale vengono forniti trattamenti al fine di arrecare sollievo”. Ciò premesso, “l’identità di genere costituisce una delle aree più intime della vita privata di una persona” e l’onere imposto al ricorrente di dimostrare “la necessità medica del trattamento, inclusa una chirurgia irreversibile, appare pertanto sproporzionato”. A maggior ragione, “tenuto conto dei numerosi e dolorosi interventi che comporta la chirurgia di riassegnazione di genere e del livello di impegno e convinzione richiesto per realizzare un cambiamento del ruolo di genere nella vita sociale, non può sostenersi che la decisione di sottoporsi a una riassegnazione di genere sia arbitraria o capricciosa”.
L’imposizione di un onere probatorio sproporzionato ed inutilmente penetrante nella dignità del richiedente è rilevante, secondo la Corte, innanzitutto ai sensi dell’art. 6 CEDU, nella parte in cui garantisce il diritto a un equo processo.
Viene in rilievo inoltre l’art. 8, con riferimento al rispetto della vita privata e familiare. La nozione di “vita privata” allude infatti ad un concetto ampio, che comprende l’integrità fisica e psicologica di una persona, può includere aspetti dell’identità fisica e sociale di un individuo ed elementi quali l’identificazione di genere, il nome, l’orientamento sessuale e la vita sessuale. Benché nella tradizione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo non si rinvenga l’esplicita affermazione dell’esistenza di un diritto all’autodeterminazione ricavabile dall’art. 8 del trattato, tale nozione può essere ricompresa nel più generale principio di autonomia personale (cfr. Pretty c. Regno Unito, n. 2346/02, § 61, CEDU 2002-III). Perciò, “poiché l’essenza stessa della Convenzione è il rispetto della dignità umana e della libertà umana”, deve essere “riconosciuta tutela al diritto delle persone transessuali allo sviluppo personale e alla sicurezza fisica e morale”.
Al contrario, l’autorità giudiziaria nazionale “ha […] rimproverato la ricorrente di aver deliberatamente causato la propria transessualità. Nel valutare la sua identità e il suo sviluppo sessuale, la corte […] ha analizzato il suo passato antecedente all’assunzione di ormoni femminili e ha ritenuto che ella avesse manifestato esclusivamente comportamenti maschili e fosse pertanto genuinamente orientata in senso maschile. Così facendo, la corte d’appello, sulla base di assunzioni generali circa i comportamenti maschili e femminili, ha sostituito le proprie valutazioni sui sentimenti e sulle esperienze più intime della ricorrente a quelle di quest’ultima […]. In tal modo, essa ha imposto alla ricorrente non solo di dimostrare l’esistenza di tale orientamento e il suo carattere patologico tale da richiedere un trattamento ormonale e un intervento di riassegnazione di genere, ma anche di dimostrare la «genuinità» della propria transessualità, sebbene – come sopra affermato (cfr. § 75 supra) – la natura essenziale e la causa del transessualismo siano incerte”.
Il testo della sentenza è disponibile a questo link e nel box download.