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Corte Europea dei Diritti dell'Uomo – Paposhvili v. Belgio: rimpatrio forzato e rischio per la salute
13 dicembre 2016

Con la sentenza del 13 dicembre 2016 la Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha specificato l’ambito di applicazione degli articoli 2, 3 ed 8 Cedu, in un caso concernente la emissione di un ordine di rimpatrio in Georgia nei confronti di un soggetto residente in Belgio, gravemente malato, ma non in immediato rischio di vita.

Numero
ric. n. 41738/10
Anno
2016

Il signor Paposhvili, cittadino Georgiano residente in Belgio, aveva tentato più volte di regolarizzare il suo soggiorno. Le richieste erano state rifiutate a causa dei suoi precedenti penali. Mentre si trovava detenuto in un carcere Belga ed in attesa dell’emissione di un ordine di rimpatrio, gli era stata diagnosticata una grave forma di leucemia. Egli aveva cominciato a ricevere una serie di trattamenti altamente specializzati in Belgio. Alla luce del suo deteriorato stato di salute, aveva riproposto per altre due volte una richiesta di regolarizzazione “on medical grounds” come permesso dallo “Aliens Act - 15 December 1980”. Le domande erano state respinte, nonostante il soggetto avesse sostenuto che, se rimpatriato in Georgia, non avrebbe potuto ricevere un trattamento altrettanto effettivo e sostanziale, rischiando quindi la morte entro pochi mesi. Pendente un nuovo ordine di rimpatrio, il soggetto aveva fatto ricorso alla Corte EDU. Il ricorso veniva deciso in maniera negativa da una sezione della Corte, ma il soggetto chiedeva un riesame alla Grande Camera. In attesa del giudizio di ultima istanza, tuttavia, il ricorrente era deceduto.

La Corte era chiamata a pronunciarsi sulla presunta violazione degli articoli 2, 3 e 8 della Convenzione, oltre ad una richiesta di danno patrimoniale, non patrimoniale e rimborso delle spese legali.

La Corte riconosce la rilevanza della sua pronuncia dato che essa riguarda “the expulsion of aliens who are seriously ill. Thus, the impact of this case goes beyond the particular situation of the applicant. […] The applicant alleged that substantial grounds had been shown for believing that if he had been expelled to Georgia he would have faced a real risk there of inhuman and degrading treatment contrary to Article 3 of the Convention and of a premature death in breach of Article”.

La Corte conferma che decidere sulla espulsione di soggetti risiedenti in maniera illegale sul proprio territorio rimane una prerogativa degli Stati. Tuttavia, ciò deve essere eseguito nel rispetto delle convenzioni internazionali cui gli Stati hanno aderito, tra cui la CEDU. In particolare, come enunciato nei precedenti D. v. the United Kingdom e N. v. the United Kingdom, vi sono casi in cui le condizioni di salute della persona sottoposta a misure di espatrio ne impediscono la esecuzione.

Nel caso di specie, però, tali condizioni sembrano mancare, dato che“the illnesses from which the applicant suffered were all stable and under control” e “he was fit to travel and his life was not in imminent danger”. Tuttavia la Grande Camera evidenza come la giurisprudenza della Corte lasci un margine di apprezzamento nella applicazione ai casi concreti. “The Court considers that the “other very exceptional cases” within the meaning of the judgment in N. v. the United Kingdom (§ 43) […] refer to situations involving the removal of a seriously ill person in which substantial grounds have been shown for believing that he or she, although not at imminent risk of dying, would face a real risk, on account of the absence of appropriate treatment in the receiving country

Per la considerazione di questi “very exceptional cases” la Corte pone alcuni importanti principi.

Anzitutto definisce che la analisi e la ponderazione degli elementi di fatto è competenza in primo luogo delle autorità statali, mentre la Corte interviene solo sussidiariamente. In secondo luogo, la Corte rimarca che “the authorities in the returning State must verify on a case-by-case basis whether the care generally available in the receiving State is sufficient and appropriate in practice for the treatment of the applicant’s illness so as to prevent him or her being exposed to treatment contrary to Article 3 […]. The benchmark is not the level of care existing in the returning State; it is not a question of ascertaining whether the care in the receiving State would be equivalent or inferior to that provided by the health-care system in the returning State. Nor is it possible to derive from Article 3 a right to receive specific treatment in the receiving State which is not available to the rest of the population.

In particolare la Corte rende esplicito che non c’è “any obligation for the returning State to alleviate the disparities between its health-care system and the level of treatment existing in the receiving State through the provision of free and unlimited health care to all aliens without a right to stay within its jurisdiction. The responsibility that is engaged under the Convention in cases of this type is that of the returning State, on account of an act – in this instance, expulsion – which would result in an individual being exposed to a risk of treatment prohibited by Article 3”.

Infine la Corte risolve le questioni riguardanti gli articoli 2, 3 ed 8 con un medesimo principio. È affermato che, mancando le condizioni individuate nei precedenti giudizi, e trattandosi invece di uno di quei “very exceptional cases”, una violazione vi sarebbe solo se le autorità non esaminassero lo stato di salute e l’impatto che il rimpatrio potrebbe avere sul soggetto. Perciò, “it follows that, if the applicant had been returned to Georgia without these factors being assessed, there would have been a violation of Article 3”.

I motivi di ricorso legati alla violazione dell’art. 2 Cedu vengono considerati assorbiti.

Analogamente a quanto effettuato con riguardo all’art. 3 Cedu, invece, la Corte rileva che le autorità belghe non avevano preso in esame il livello di dipendenza del ricorrente dai suoi familiari, quale conseguenza del deterioramento del suo stato di salute. Tuttavia, è ribadito che per la natura ‘sussidiaria’ del sindacato della Corte “it is not for the Court to conduct an assessment […] of the impact of removal on the applicant’s family life in the light of his state of health”, valutazione che deve essere lasciata alle autorità statali e che si qualifica quale obbligazione di natura procedurale volta a garantire l’effettività del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

La Grande camera decide quindi che, qualora il ricorrente fosse stato espulso senza la valutazione – da parte delle autorità belghe – del rischio per lo stato di salute dello stesso e dell’impatto della misura sul suo diritto al rispetto della vita familiare, vi sarebbe stata una violazione degli articoli 3 e 8 della Cedu. Restano assorbite le questioni relative alla violazione dell’art. 2 Cedu.

Il testo completo della sentenza è reperibile al seguente link  e nel box download.

Andrea Martani
Pubblicato il: Martedì, 13 Dicembre 2016 - Ultima modifica: Lunedì, 24 Giugno 2019
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