La causa prende le mosse da un caso di un cittadino della ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, che aveva intrapreso un percorso per l’affermazione del genere maschile, promuovendo istanza al Ministero dell’Interno. Quest’ultimo, tuttavia, accordava la modifica del nome, ma non quella del sesso assegnato alla nascita, che rimaneva invariato in tutti i documenti identificativi. Prendeva così il via un’articolata vicenda burocratica e giurisprudenziale, resa complessa dall’assenza di una normativa in materia di modifica del genere anagrafico assegnato alla nascita, nonché dalla richiesta – da parte delle autorità amministrative nazionali – della riassegnazione chirurgica del sesso.
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo – X. v. The Former Yugoslav Republic Of Macedonia: obbligo dello Stato di prevedere una procedura per la modifica del sesso anagrafico in senso coerente con l’identità di genere
17 gennaio 2019
La CEDU ha ribadito che l’art. 8 della Convenzione, oltre a proteggere gli individui contro ingerenze arbitrarie delle autorità pubbliche, impone allo Stato anche determinati obblighi positivi volti a garantire il rispetto effettivo del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Nel caso di specie, secondo la Corte, non esiste in effetti alcuna disposizione del diritto interno che consenta esplicitamente la modifica dell’indicazione del sesso/genere di una persona nel registro di stato civile e, conseguentemente, “la legislazione non impone alcuna condizione da soddisfare”, non stabilisce le “procedure da seguire”, né individua con chiarezza l’organo competente a pronunciarsi. Ne deriva, secondo il Collegio di Strasburgo, che “l’attuale quadro normativo nello Stato convenuto in materia di riconoscimento giuridico del genere lascia senza risposta una serie di questioni importanti”, demandando alla più ampia discrezionalità amministrativa “l’esistenza e la natura di eventuali requisiti che il richiedente deve soddisfare per ottenere la modifica dell’indicazione del sesso/genere nei registri ufficiali”.
Perciò, “la Corte ritiene che le circostanze del caso rivelino lacune legislative e gravi carenze che lasciano il ricorrente in una situazione di angosciante incertezza per quanto riguarda la sua vita privata e il riconoscimento della sua identità”, trasgredendo l’obbligo dello Stato – discendente dall’art. 8 – di prevedere rapide, trasparenti e accessibili per la modifica del genere registrato alla nascita delle persone transgender.
Il testo della sentenza è disponibile a questo link e nel box download.