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Corte Europea dei Diritti dell'Uomo – Rana v. Hungary: riconoscimento giuridico dell’identità di genere
16 luglio 2020

Il ricorrente è un cittadino iraniano, che – in quanto persona transgender – aveva ottenuto asilo politico in Ungheria, a causa delle possibili persecuzioni subite per l’affermazione della propria identità di genere. Su tali premesse, chiedeva alle autorità di essere identificato con il sesso maschile concretamente vissuto nella propria sfera sociale e lavorativa, anziché con quello femminile risultante dai documenti d’identità rilasciati in Iran.

Numero
Ric. n. 40888/17
Anno
2020

Le autorità di Budapest, tuttavia, declinavano la competenza, eccependo che, per i cittadini stranieri residenti, la competenza per la modifica dei dati anagrafici apparteneva all’ufficio di stato civile del Paese d’origine. Nei medesimi termini si esprimeva l’autorità giudiziaria nazionale, secondo cui il ricorrente non disponeva di una registrazione anagrafica familiare nel Paese ospitante, non potendosi perciò estendere alle persone immigrate la disciplina interna riservata ai cittadini ungheresi.

Il ricorrente adiva quindi la Corte costituzionale. Quest’ultima rilevava che, effettivamente, il cambio di identità, a seguito della riassegnazione di genere, è un diritto fondamentale connaturato all’inviolabilità della persona e alla sua dignità. Tuttavia, la totale assenza di una regolamentazione precludeva l’estensione della procedura di cambiamento del nome ai cittadini non ungheresi legalmente residenti, compresi coloro il cui Paese di origine non prevedeva una simile facoltà. Il Parlamento veniva dunque sollecitato ad adottare una normativa per porre rimedio ad un’omissione legislativa così “sproporzionatamente restrittiva e incostituzionale”, entro il 31 dicembre 2018.

Sennonché, la perduranza dell’inerzia legislativa precludeva all’istante ogni spazio di autodeterminazione per il riconoscimento giuridico dell’identità di genere concretamente vissuta.

A seguito di questa articolata vicenda di diritto interno, la CEDU rileva il consolidamento di una prassi ingiustificatamente restrittiva e discriminatoria da parte delle autorità ungheresi, che subordina l’accesso alla procedura di riconoscimento giuridico del genere al possesso, da parte del richiedente, di un certificato di nascita ungherese. La Corte di Strasburgo non dubita – in continuità con le difese del Governo di Budapest – che la coerenza e l’affidabilità dei registri di stato civile e, più in generale, l’esigenza di certezza del diritto, rientrino nell’interesse generale e giustifichino l’adozione di procedure rigorose. Tuttavia, in materia di riconoscimento giuridico dell’identità di genere, gli Stati contraenti dispongono di un margine di apprezzamento “molto ristretto”. Il fatto che le misure volte ad estendere la procedura per il riconoscimento giuridico del genere possa comportare un onere aggiuntivo per le autorità amministrative locali non può di per sé giustificare un rifiuto incondizionato ed aprioristico da parte del legislatore.

Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che, negando al ricorrente l’accesso alla procedura di riconoscimento giuridico del genere al cittadino straniero residente nel territorio nazionale, non sia stato raggiunto un giusto equilibrio tra l’interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche e il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e familiare.

Il testo della sentenza è disponibile a questo link e nel box download.

Francesco Dalla Balla
Pubblicato il: Giovedì, 16 Luglio 2020 - Ultima modifica: Domenica, 18 Gennaio 2026
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