Vai menu di sezione

Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili – sent. n. 12193/2019: maternità surrogata, negata la trascrizione alla sentenza straniera che riconosce la doppia paternità
8 maggio 2019

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno negato la possibilità di trascrivere un judicial order emesso da un giudice straniero con cui era stato riconosciuto lo status di genitore a favore del membro di una coppia omossessuale privo di legame biologico con i due minori nati da maternità surrogata.

Numero
12193
Anno
2019

Il caso riguardava due minori concepiti con il liquido seminale di uno dei componenti di una coppia omossessuale mediante il ricorso alla maternità surrogata, attuata con la collaborazione di due donne, delle quali una aveva messo a disposizione gli ovociti e l’altra aveva portato a termine la gestazione.

I ricorrenti, dopo che l’ufficiale di stato civile aveva rifiutato di riconoscere efficacia nell’ordinamento interno al provvedimento emesso dalla Superior Court of Justice dell’Ontario, con cui il giudice canadese aveva riconosciuto al partner non biologico lo status di genitore, avevano adito la Corte d’Appello di Trento con ricorso ex art. 67 della l. n. 218/1995, che aveva accolto la domanda (Corte d'Appello di Trento - ord. 23 febbraio 2017).

A seguito del ricorso per Cassazione proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Trento, dal Sindaco di Trento e dal Ministero dell’Interno, la questione è stata devoluta alle Sezioni Unite Civili, le quali hanno ritenuto di dover cassare la sentenza impugnata e di respingere la domanda di trascrizione.

La Suprema Corte ha ritenuto che il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento straniero trova ostacolo nel divieto di surrogazione di maternità, previsto dall’art.12 comma sesto L. n. 40/2004, ravvisando in tale disposizione un principio di ordine pubblico, posto a tutela della dignità della donna.

Le argomentazioni della Suprema Corte si concentrano sulla compatibilità del provvedimento con l’ordine pubblico, richiesta ai fini del riconoscimento dagli artt. 64 e ss. della legge n. 218 del 1995.  In particolare, afferma la Corte che l’apertura dell’ordinamento interno al diritto sovranazionale ha certamente “modificato il concetto di ordine pubblico, caratterizzato, nelle formulazioni più recenti da un sempre più marcato riferimento ai valori giuridici condivisi dalla comunità internazionale e alla tutela dei diritti fondamentali [...]” [par.12.1]. Tuttavia la Corte, sviluppando conclusioni già raggiunte in una precedente decisione (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., n. 16601/2017), afferma che “in tema di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero, la compatibilità con l'ordine pubblico, richiesta dagli artt. 64 e ss. della legge n. 218 del 1995, dev'essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della nostra Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti, nonché dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria.” [par.12.3].

Secondo la Cassazione, infatti, la decisione della Corte d’Appello territoriale – nella parte in cui ha escluso che il divieto di maternità surrogata (art. 12 comma sesto L.40/2004) sia un principio di ordine pubblico – si pone in evidente contrasto con l’orientamento esposto in precedenza, che attribuisce rilevanza alla normativa ordinaria quale strumento di attuazione dei valori costituzionali.

A differenza del precedente citato a proprio favore dalla coppia di resistenti (Cass., Sez. Prima Civ., n. 19599/2016), la fattispecie di cui all’odierno giudizio è annoverabile a pieno titolo tra le ipotesi di maternità surrogata, fattispecie rispetto alla quale il diritto alla conservazione status filiationis del minore è destinato ad affievolirsi al fine di non riconoscere effetto interno ad essa, in quanto “pratica che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane” (Corte Cost., n. 272/2017).

La prevalenza dell’interesse alla verità biologica e genetica, tuttavia, non si traduce necessariamente nella completa cancellazione dell’interesse del minore, dal momento che l’ordinamento giuridico offre altri strumenti idonei a consentire la costituzione di un legame giuridico con il genitore intenzionale (in specie, l’adozione in casi particolari prevista dall’art. 44, comma primo, lett. d), della legge n.184/1993).

In conclusione, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata e respinge nel merito l’originaria domanda di trascrizione.

Il testo della sentenza è disponibile nel box download.

Sentenze correlate

Corte d'Appello di Trento - ord. 23 Febbraio 2017: minori nati da GPA e riconoscimento legame genitoriale

Rosa Signorella
Pubblicato il: Mercoledì, 08 Maggio 2019 - Ultima modifica: Mercoledì, 08 Aprile 2020
torna all'inizio