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Senato della Repubblica - DDL 1630/2014: proposta di riforma della legge 40/2004 in materia di PMA
23 settembre 2014

Al Senato si avvia l’esame di undici disegni di legge e tre petizioni in tema di procreazione medicalmente assistita (PMA). Il disegno di legge S.1630, adottato quale testo base e composto di 21 articoli, è stato assegnato alla XII commissione permanente Igiene e Sanità.

Numero
S. 1630

Numerosi disegni di legge e alcune petizioni (tutti i riferimenti a questo link) sono stati presentati in Parlamento a seguito dei ripetuti interventi della Corte costituzionale sulla legge 40/2004 in materia di PMA.

Di seguito si ripercorrono brevemente i principali provvedimenti della Corte:

  1. con sentenza 84/2016 ha dichiarato l’inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Firenze relativa al divieto di utilizzare gli embrioni soprannumerari per finalità di ricerca;
  2. con sentenza 96/2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'esclusione dalla possibilità di ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità che consentono l’accesso all’aborto terapeutico;
  3. con sentenza 229/2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3, lettera b), e 4, nella parte in cui contempla come ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili  rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge  194/1978 e accertate da apposite strutture pubbliche;
  4. con sentenza 162/2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto di fecondazione eterologa medicalmente assistita;
  5. con sentenza 151/2009 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 14, limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre» e del comma 3 dell’art. 14 nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, debba essere effettuato senza pregiudizio per la salute della donna; inoltre, detta sentenza, ha comportato una deroga al principio generale di divieto di crioncoservazione, che sarebbe infatti necessaria in tutti i casi in cui il medico ritenga che l’impianto possa non essere compatibile con la salute della donna.

Segue una tabella di comparazione tra la legge n. 40/2004 attualmente vigente ed il disegno di legge S.1630, adottato quale testo base e composto di 21 articoli (in neretto sono evidenziate abrogazioni e modifiche).

  Legge n. 40/2004 Disegno di legge n. 1630
Finalità Art. 1 - Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.

Art. 1 - Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e assicura l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti e le tutele di tutti i soggetti coinvolti.

Le tecniche di procreazione medicalmente assistita, di cui alla presente legge, non devono costituire mezzo per la selezione eugenetica dei nascituri.

Interventi contro la sterilità e la infertilità

Art. 2 - …

Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004.

All’onere derivante dall’attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2 - …

(commi 2 e 3 eliminati)

Accesso alle tecniche

Art. 4 - Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

Art. 4 - L’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione e quando vi siano condizioni di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché quando le stesse condizioni di sterilità o di infertilità siano derivanti da causa accertata e certificata da atto medico.

Il ricorso alle tecniche è consentito anche a coloro che sono portatori di malattie geneticamente e sessualmente trasmissibili, quando non sia possibile rimuoverne le cause e qualora tali patologie possano incidere sulla integrità psicofisica degli stessi e del nato, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194.

Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princìpi: … c) salvaguardia dell’integrità psicofisica di tutti i soggetti coinvolti; d) rispetto delle evidenze scientifiche e della sicurezza della pratica medica.

Requisiti soggettivi Art. 5 - Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. Art. 5 - Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni, coniugate o conviventi, entrambi viventi, in età potenzialmente fertile e comunque non oltre il limite di 50 anni per la donna.
Consenso informato

Art. 6 - … Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita.

La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell’ovulo.

Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario.

Art. 6 - …

La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma in ogni momento, fino al trasferimento dell’embrione in utero.

Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura con il consenso della coppia, può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita per motivi di ordine medico-sanitario nonché legati alla salvaguardia della salute della donna.

Linee guida Art. 7 - …

Art. 7 - …

Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all’evoluzione tecnico-scientifica e sulla base delle buone pratiche cliniche, con le medesime procedure di cui al comma 1.

Stato giuridico del nato Art. 8 - I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’articolo 6. Art. 8 - I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figlio della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’articolo 6.
Divieto del disconoscimento della paternità e dell’anonimato della madre Art. 9 - …

Art. 9 - …

In caso di applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita che prevedano il ricorso alla surrogazione di maternità, in violazione di quanto previsto all’articolo 12, comma 5, e ferme restando le relative sanzioni, si procede con la trascrizione dell’atto di nascita formato legittimamente all’estero per garantire il prevalente interesse del minore e il suo diritto alla famiglia.

Strutture autorizzate Art. 10 - …

Art. 10 - …

(del tutto invariato)

Registro

Art. 11 - …

 

 

 

 

All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 154.937 euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11 - …

L’Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e delle organizzazioni civiche in rappresentanza degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.

Divieti generali e sanzioni Art. 12 - Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.

Art. 12 - …

(eliminato il primo comma)

Ricerca e sperimentazione sugli embrioni umani

Art. 13 - È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.

La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata.

Art. 13 - L’attività di ricerca scientifica sugli embrioni umani è consentita nel caso in cui vengano utilizzati gli embrioni crioconservati, che non siano destinati al trasferimento in utero, nonché in situazione di abbandono, fermi restando i divieti di cui al comma 3.

La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è inoltre consentita qualora si perseguano finalità terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione.

L’attività di ricerca scientifica sugli embrioni umani, al di fuori dei casi di cui al comma 1, è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata fino alla metà.

Applicazione delle tecniche omologhe ed eterologhe (nulla in merito)

Art. 14 - È consentito l’accesso alle tecniche di tipo omologo ed eterologo ai soggetti di cui all’articolo 5 della presente legge e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 4, comma 3. È vietata la surrogazione di maternità.

La donazione di gamete è libera, volontaria e gratuita.

La donazione di gameti è consentita ai soggetti di sesso maschile di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40 anni, e ai soggetti di sesso femminile di età non inferiore ai 20 anni e non superiore ai 35 anni.

I centri di procreazione medicalmente assistita garantiscono la tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive dalla donazione all’eventuale nascita mediante la trasmissione dei propri dati al Centro nazionale trapianti, nonché mediante la predisposizione della raccolta dei dati in un server pubblico per ogni regione. Si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di donazione, approvvigionamento, controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e cellule umani.

I dati clinici del donatore possono essere resi noti al personale sanitario solo in casi straordinari, dietro specifica richiesta e mediante procedure istituzionalizzate, per eventuali problemi medici della prole, ma in nessun caso alla coppia ricevente. In tali casi l’accessibilità alla informazione è gestita informaticamente con il controllo di tracciabilità di ciascun centro di procreazione assistita.

I donatori non hanno diritto di conoscere l’identità del soggetto nato per mezzo di queste tecniche e il nato non può conoscere l’identità del donatore. I dati personali relativi al donatore e alla donazione sono riservati e anonimi, salvo le possibilità di accesso di cui al comma 5 da personale specificamente abilitato e a fini sanitari.

Le cellule riproduttive di un medesimo donatore non possono determinare più di dieci nascite.

Diagnosi preimpianto   Art. 15 - È consentita la diagnosi preimpianto degli embrioni e la loro eventuale selezione a fini di prevenzione e terapeutici nonché per la salvaguardia dell’integrità psicofisica dei soggetti di cui all’articolo 1 e 4. Il consenso alla diagnosi preimpianto deve essere espresso per iscritto.
Obiezione di coscienza Art. 16 - Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. … (nulla in merito)
Limiti alle tecniche di PMA (nulla in merito)

Art. 16 - È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

È possibile ricorrere alla crioconservazione qualora il medico valutando il caso concreto ritenga necessario procedervi in ragione delle condizioni di salute della donna e sulla base del suo consenso.

Qualora il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento da realizzare non appena possibile.

Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell’evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario.

Ai fini della presente legge è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

I soggetti di cui all’articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell’utero.

La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.

È disposta la sospensione fino ad un anno dall’esercizio professionale nei confronti dell’esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.

È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.

La violazione delle disposizioni di cui al comma 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Donazione di gameti ed embrioni sovrannumerari (nulla in merito) Art. 17 - È consentita la donazione di gameti maschili e femminili, alle coppie in relazione alle quali si renda necessario l’utilizzo di gameti esterni alla coppia, secondo le modalità e i limiti di cui all’articolo 14, commi 2 e 3. 2. È altresì consentita per le coppie, in relazione alle quali ciò si renda necessario, la donazione di embrioni crioconservati sovrannumerari secondo le modalità e i limiti di cui all’articolo 14, comma 2.
Fondo per le tecniche di PMA Art. 18 - Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all’articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. (nulla in merito)
Livelli essenziali di assistenza (nulla in merito) Art. 18 - Al fine di favorire l’accesso agli interventi di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all’articolo 5, le tecniche consentite della presente legge sono inserite nei livelli essenziali di assistenza.

Il testo completo del disegno di legge n. 1630 è disponibile a questo link; a questo link il “Dossier: come è cambiata la legge 40 (2004-2015)”.

Camilla Chini
Pubblicato il: Martedì, 23 Settembre 2014 - Ultima modifica: Mercoledì, 07 Agosto 2019
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