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Corte costituzionale - sent. 96/2015: procreazione medicalmente assistita e diagnosi genetica preimpianto
14 maggio 2015

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità che consentono l’accesso all’aborto terapeutico (art. 6, lett. b, l. n. 194/1978), accertate da apposite strutture pubbliche.

Numero
96
Anno
2015

La pronuncia nasce nell’ambito di due procedimenti civili cautelari promossi da due coppie di coniugi che chiedevano di essere ammessi alla PMA con diagnosi preimpianto, al fine di evitare il rischio di trasmettere ai figli la malattia genetica di cui sono portatori. In entrambi i casi, le coppie avevano dovuto interrompere una precedente gravidanza ricorrendo all’aborto terapeutico, poiché il feto risultava affetto da tale patologia (messa in luce dagli esiti degli esami diagnostici prenatali).

Il Tribunale di Roma aveva quindi sollevato due separate (ma identiche) questioni di legittimità costituzionale della norma che vieta l'accesso alle tecniche di PMA alle coppie portatrici di malattie genetiche per contrasto con gli articoli 2, 3, 32 e 117, co. 1 Cost., in riferimento agli articoli 8 e 14 CEDU.

La Corte, tra i diversi parametri proposti dal giudice a quo (artt. 2, 3, 32, 117.1 Cost.), ribadita l’impossibilità, da un lato, alla luce della propria consolidata giurisprudenza, di percorrere la via della disapplicazione della norma interna per contrasto con le norme CEDU, e, dall’altro, di individuare una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni oggetto della censura (stante “l’univoco e non superabile tenore letterale della prescrizione per cui il ricorso a dette tecniche è “comunque circoscritto ai casi di sterilità o infertilità””), dichiara l’incostituzionalità delle disposizioni per violazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione.

Per quanto riguarda il primo profilo – art. 3 – afferma “l’insuperabile aspetto di irragionevolezza dell’indiscriminato divieto” per le coppie affette da malattie geneticamente trasmissibili di accedere alle tecniche di PMA, con possibilità di procedere anche a “diagnosi preimpianto” (inciso, questo, che sembra lasciare intendere che la volontà della Corte di chiarire definitivamente che la diagnosi preimpianto è ammessa dalla legge 40). L’irragionevolezza, conformemente al percorso argomentativo proposto dalla Corte EDU nel caso Costa e Pavan contro Italia, risiede nella “palese antinomia normativa” con quanto previsto dalla legge 194/1978, la quale consente alle coppie “l’interruzione volontaria (anche reiterata) di gravidanze naturali” al fine di “perseguire l’obiettivo di procreare un figlio non affetto dalla specifica patologia ereditaria di cui sono portatrici”.

L’approccio irragionevole del legislatore della legge 40, che “non consente (pur essendo scientificamente possibile) di far acquisire “prima” alla donna una informazione che le permetterebbe di assumere “dopo” una decisione ben più pregiudizievole per la sua salute”, comporta anche la violazione del diritto alla salute della donna fertile portatrice di grave malattia genetica ereditaria (ex art. 32 Cost.): la compressione di tale diritto, inoltre, non trova – secondo la Corte – “un positivo contrappeso, in termini di bilanciamento, in una esigenza di tutela del nascituro, il quale sarebbe comunque esposto all’aborto”.

Pertanto, il divieto risulta affetto da irragionevolezza in termini di bilanciamento degli interessi coinvolti, nonché da irrazionalità alla luce di quanto previsto dalla legge 194, provocando la violazione del diritto alla salute della donna, in quanto non consente alle coppie affette da gravi malattie geneticamente trasmissibili di ricorrere alla PMA, “al fine esclusivo della previa individuazione di embrioni cui non risulti trasmessa la malattia del genitore comportante il pericolo di rilevanti anomalie o malformazioni (…) del nascituro, alla stregua del medesimo ‘criterio normativo di gravità’” già stabilito dall’art. 6 della legge 194/1978.

La Corte, nell’affermare l’incostituzionalità del divieto, richiama pertanto il criterio della “gravità” previsto dalla legge 194 in riferimento al secondo trimestre, proponendo un parallelismo nelle condizioni di accesso che riprende l’identità di ratio degli strumenti richiamata in precedenza.

Nell’affermare, analogamente a quanto avvenuto nella sentenza n. 162 del 2014, il potere-dovere di dichiarare l’incostituzionalità delle disposizioni, la Corte non rinuncia a inviare un “monito” al legislatore, il quale è chiamato a “introdurre apposite disposizioni al fine della auspicabile individuazione (…) delle patologie che possano giustificare l’accesso alla PMA di coppie fertili e delle correlative procedure di accertamento (…) e di una opportuna previsione di forme di autorizzazione e di controllo delle strutture abilitate ad effettuarle”. Non appare irrilevante che la Corte si riferisca esplicitamente alla opportunità di prevedere un riesame periodico delle patologie che possono consentire l’accesso alle tecniche e ciò debba avvenire “sulla base della evoluzione tecnico-scientifica”, secondo un approccio legislativo che, come opportunamente sottolineato nella sentenza, caratterizza un numero significativo di ordinamenti europei (ex plurimis, Spagna, Francia, Regno Unito).

Una volta dichiarata l’incostituzionalità del divieto, la Corte riconosce la necessità di un intervento normativo, il quale spetta al legislatore, nei limiti che la discrezionalità legislativa incontra nel disciplinare l’attività medico-scientifica, alla luce di una consolidata giurisprudenza (sentenza n. 282/2002) che – seppur non richiamata esplicitamente dalla Corte – rappresenta una condizione di legittimità di cui il legislatore non può non tenere conto.

Gli articoli 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 sono pertanto dichiarati incostituzionali, nella parte in cui non prevedono la possibilità di accedere alla PMA con diagnosi genetica preimpianto alle coppie fertili, portatrici di malattie geneticamente trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità che consentono l’accesso all’aborto terapeutico. Tali criteri di gravità dovranno essere accertati da apposite strutture pubbliche.

Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download e a questo link (Consulta Online).

A questo link il dossier di BioDiritto su come è cambiata la legge 40 negli ultimi anni.

In nota alla sentenza:

Simone Penasa, La sentenza n. 96 del 2015 della Corte costituzionale: l'insostenibile debolezza della legge 40.

Costanza Nardocci, Dalla Convenzione alla Costituzione: la tacita sintonia tra le Corti. A margine di Corte cost. sent. n. 96 del 2015 , in BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto.

Simone Penasa
Pubblicato il: Giovedì, 14 Maggio 2015 - Ultima modifica: Mercoledì, 21 Agosto 2019
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