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Tribunale di Vercelli - ord. 15 ottobre 2018: procreazione medicalmente assistita e analisi genetica su embrioni
15 ottobre 2018

Il Tribunale di Vercelli ha condannato la Regione Piemonte e l’Azienda sanitaria di Alessandria a garantire la diagnosi preimpianto ad una coppia, portatrice sana di malattie genetiche, che voglia accedere a tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Anno
2018

Una coppia parzialmente sterile si era rivolta a un centro di trattamento di procreazione medicalmente assistita. La figlia, nata da una prima gravidanza, avuta grazie a tale trattamento, era morta a un mese dalla nascita poiché affetta da rene policistico bilaterale.

Il direttore del reparto di Ostetricia e Ginecologia del centro pubblico autorizzato al quale si era rivolta la coppia aveva quindi suggerito un percorso di PMA di secondo livello, che prevedeva una diagnosi genetica preimpianto. Da alcuni accertamenti era infatti emerso che entrambi i genitori erano portatori sani della patologia che aveva colpito la neonata.

L’ASL di Alessandria, tuttavia, aveva negato ai ricorrenti la copertura sanitaria a carico della Regione Piemonte per quell’intervento, poiché quel tipo di prestazione non rientrava tra quelle incluse nel Nomenclatore Tariffario regionale.

La coppia si rivolge quindi al giudice, chiedendo di condannare la Regione Piemonte al pagamento della prestazione, sulla base di quanto emerso dalla pronuncia n. 96 del 2015 della Corte costituzionale.

Fu questa, infatti, l’occasione per la Corte costituzionale di sancire l’illegittimità della legge 19 febbraio 2004, n. 40,  Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, nella parte in cui non consentiva alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili di essere assistite da una diagnosi preimpianto (artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1).

La richiesta della coppia ricorrente risulta così funzionale al godimento del diritto alla salute, sia come inteso dalla nostra Carta costituzionale, sia come promosso da varie fonti comunitarie, come l’art. 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e l’art. 8 della CEDU.

Come è stato affermato anche nella sentenza Costa e Pavan c. Italia del 28 agosto 2012, il diritto a procreare senza rischio di compromissione della salute del nascituro e della donna costituisce espressione dell’art. 8 della CEDU, nel rispetto della vita privata e famigliare di ogni persona.

A sostegno della tesi sostenuta dai ricorrenti e fatta propria dal giudice, viene anche indicata una pronuncia del Tribunale di Milano, che ha ricordato che il diritto alla salute dev’essere garantito nella misura e nei limiti individuati tramite opportuni bilanciamenti con altri beni altrettanto meritevoli di tutela, tra quelli individuati di volta in volta in base alle peculiarità del caso concreto. Tra questi ulteriori interessi, le sole questioni finanziarie non possono in alcun modo costituire ostacolo al godimento del diritto alla salute nel suo nucleo irriducibile di attenzioni, dovute e salvaguardate dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana.

Il giudice, infine, prende in considerazione un’altra pronuncia, la n. 153 del 2016 della Corte d’Appello di Torino. In tale occasione, fu negato il rimborso delle spese sanitarie sostenute per prestazioni extra Lea, perché effettuate presso strutture private non convenzionate. Nel caso di specie, invece, i ricorrenti si sono rivolti a una struttura pubblica convenzionata.

Per queste ragioni, il giudice riconosce il diritto dei ricorrenti ad accedere alla prestazione sanitaria richiesta presso una struttura autorizzata, nel territorio regionale o extra regionale, con oneri a carico della Regione Piemonte e dell’Azienda sanitaria di Alessandra.

Tuttavia il giudice riconosce la complessità della materia, suscettibile di continue evoluzioni, e decide per questo di compensare equamente le spese di lite tra le parti.

Il testo integrale della decisione è disponibile nel box download.

Alberto Pagliari
Pubblicato il: Lunedì, 15 Ottobre 2018 - Ultima modifica: Venerdì, 28 Giugno 2019
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