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Tribunale di Bari – Decreto 7 settembre 2022: status giuridico del nato mediante gestazione per altri e trascrizione dell’atto di nascita estero
7 settembre 2022

Il Tribunale di Bari ha rigettato il ricorso del Pubblico ministero finalizzato alla rimozione del nominativo di “genitore d’intenzione” dal certificato di nascita di una minore, nata tramite gestazione per altri, in quanto non vi è un legame né genetico né biologico tra la minore e la donna che nell’atto compare come genitore.

Anno
2022

Il caso riguarda due donne, A.G. e S.B., le quali, dopo aver contratto matrimonio negli Stati Uniti, fanno ricorso alla gestazione per altri diventando così genitori di una bambina. Nell’atto di nascita, redatto negli Stati Uniti e poi trascritto dal Comune di Bari nei registri dello Stato civile italiano, entrambe le donne assumono lo status di genitori (parent) della minore. Dal momento che al fine della surrogazione sono stati usati solamente gli ovuli di A.G., la bambina non ha alcun legame né genetico né biologico con S.B., la quale nel certificato viene nominata come “genitore d’intenzione non biologico”.

In seguito alla conclusione della relazione sentimentale tra le due donne, i genitori di A.G., nonché nonni della minore, presentano un’istanza sulla base della quale il Pubblico ministero propone un ricorso presso il Tribunale di Bari ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. n. 396/2000, al fine di richiedere la rimozione della qualifica di “genitore d’intenzione” in capo a S.B.

Il giudice di primo grado richiama la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 12193/2019, ove la Suprema Corte statuisce che la trascrizione di un certificato di nascita redatto all’estero che riporti come genitori due soggetti dello stesso sesso è contraria all’ordine pubblico. Ciononostante il Tribunale rileva che nel caso in oggetto la domanda del Pubblico ministero non è volta ad accertare la legittimità della trascrizione in sé, bensì contesta l’attribuzione dello status di figlia della minore, ragion per cui la fattispecie all’art. 95 non è rilevante.

Si circoscrive così la materia del contendere al tema dell’attribuzione dello status di figlio in capo a minori nati mediante tecniche di procreazione vietate dall’ordinamento italiano, e non già alla questione della trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero.

Trova a riguardo applicazione l’art. 33, co. 1, della legge n. 218/1995 in materia di filiazione, in base al quale lo status filiationis deve essere “determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita”. Posto che la bambina è sia cittadina statunitense che italiana, il Tribunale stabilisce che la legislazione più favorevole è quella straniera, in quanto riconosce la minore come figlia di entrambe le donne che hanno partecipato al progetto genitoriale. Il comma secondo prevede altresì che le contestazioni dello status di figlio debbano avvenire secondo le disposizioni della legge individuata per mezzo del comma primo. Si rileva così un ulteriore motivo di rigetto, poiché il Pubblico ministero non ha proposto il ricorso sulla base della disciplina statunitense, ma ai sensi della legge italiana.

Vagliando la giurisprudenza relativa al tema in questione si fa cenno al parere consultivo della Corte EDU n. 16 del 10 aprile 2019, nel quale si dichiara che è contrario all’art. 8 CEDU impedire il riconoscimento del rapporto figlio-genitore tra il nato tramite gestazione per altri e il genitore intenzionale, e che la Convenzione impone agli Stati l’obbligo di riconoscere tale relazione, o con la trascrizione dell’atto di nascita estero, ovvero tramite altri mezzi come l’adozione, purché la procedura sia sufficientemente rapida. 

Similmente la Corte costituzionale con sentenza n. 32/2021 ha affermato che l’art. 9 della legge n. 40/2004 richiede “di tutelare l’interesse del minore alla propria identità affettiva, relazionale, sociale e a mantenere il legame genitoriale acquisito nei confronti di entrambi i genitori, eventualmente anche in contrasto con la verità biologica della procreazione” (par. 6). Nella successiva sentenza n. 33/2021 si afferma inoltre che l’adozione, così come disciplinata nel nostro ordinamento, “non è uno strumento di tutela del minore idoneo e rapido” ed è perciò incompatibile con la Costituzione e con la CEDU.

È dunque da ritenersi superato l’orientamento della Corte di Cassazione espresso nella sentenza di cui sopra, secondo il quale l’adozione è sufficiente a garantire la tutela degli interessi del minore.

Anche nel caso in esame il ricorso a questo istituto non risulta essere una soluzione idonea, alla luce dei rapporti compromessi fra le due donne. Essendo comunque necessario tutelare l’interesse della bambina a mantenere lo status di figlia che ha acquisito al tempo della nascita, a prescindere dalle modalità con cui questa è avvenuta, e al fine di preservare il legame genitoriale e affettivo che ha coltivato con entrambe le donne, il Tribunale di Bari statuisce che la trascrizione originaria dell’atto di nascita della minore debba essere mantenuta nella sua integrità.

Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.

Giulia Alessi
Pubblicato il: Mercoledì, 07 Settembre 2022 - Ultima modifica: Martedì, 29 Novembre 2022
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