La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittime alcune disposizioni della legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16 in materia di “modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024”.
Corte costituzionale – sentenza 204/2025 – parzialmente illegittima la legge della Regione Toscana sul fine vita per violazione dell’art. 117, Cost.
29 dicembre 2025
Il Consiglio dei Ministri ha censurato la legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16, nella sua interezza e degli artt. da 1 a 7 con riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere l) e m) e comma terzo.
Nello specifico, il ricorrente contesta la violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di “ordinamento civile e penale”, di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni” e della competenza legislativa concorrente in materia di “tutela della salute”.
In primo luogo, la Corte, richiamando quanto già affermato in precedenti pronunce, osserva che i legislatori regionali “«per poter esercitare le proprie potestà legislative di tipo concorrente, non devono attendere l’eventuale determinazione dei principi fondamentali da parte dello Stato» (sentenza n. 94 del 2003, punto 4.1. del Considerato in diritto) in quanto i principi fondamentali della materia possono essere tratti non solo dalle leggi statali espressamente rivolte a tale scopo, ma anche dal complesso delle leggi statali già in vigore” (punto 2.2, Considerato in diritto) – e, in particolare, dagli artt. 1 e 2 della l. 219/2017, dalla l. 38/2010 e dall’art. 14, terzo comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Dunque, ai legislatori regionali non è precluso intervenire nelle materie di competenza legislativa concorrente, ancorché lo Stato non abbia ancora individuato i principi fondamentali, e la Corte ritiene che la legge oggetto di censura, nel suo complesso, “non incid[a] sull’estensione concreta dei diritti personalissimi [dei cittadini], tra cui la vita e l’integrità fisica”. (punto 1.1, Considerato in diritto).
In secondo luogo, esamina le censure relative alle singole disposizioni impugnate.
Quanto agli articoli 2, 5 e 6 della legge, la Corte osserva che il legislatore regionale ha violato la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale e di tutela della salute (art. 117, secondo comma, lett. l) e lett. m), Cost. e terzo comma) nell’individuare i requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito (art. 2) e nel dettare rigorosi termini di durata per le procedure di verifica dei requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito e per la determinazione delle modalità di attuazione dello stesso (artt. 5 e 6). Infatti, con riferimento al primo profilo, il richiamo alle sentenze n. 242/2019 e 135/2024“realizza una novazione dei principi ordinamentali in esse contenuti, che produce l’effetto di definire nella legislazione regionale, irrigidendoli, i requisiti per l’accesso al suicidio assistito e, indirettamente, i contorni dell’esimente all’art. 580 cod. pen.” (punto 4, Considerato in diritto).
Mentre relativamente al secondo profilo, le “sequenze di termini, (…), attengono al «bilanciamento tra il dovere di tutela della vita umana, discendente dall’art. 2 Cost., e il principio dell’“autonomia” del paziente “nelle decisioni che coinvolgono il proprio corpo» (sentenza n. 66 del 2025, punto 6.2 del Considerato in diritto)” e “coinvolgono scelte che necessitano «di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza (…)»”. Inoltre, “l’accompagnamento delle richieste di accesso al suicidio medicalmente assistito richiede necessariamente un accertamento medico accurato della sussistenza dei relativi requisiti” e “deve essere pertanto sempre consentita la possibilità di svolgere tutti quegli approfondimenti clinici e diagnostici (…) che possono richiedere tempi di verifica non compatibili con gli stringenti termini fissati dalle disposizioni impugnate” (punto 7.1, Considerato in diritto).
Con riferimento ai medesimi parametri costituzionali, rileva che l’art. 7, comma 1, “nello stabilire l’obbligatorio coinvolgimento delle aziende sanitarie locali nell’esecuzione del suicidio medicalmente assistito (…) ha una portata normativa che dimostra una vera e propria, non consentita, “regionalizzazione” dei medesimi principi” e si pone così in contrasto con la riserva della loro determinazione alla legislazione statale (punto 8.1, Considerato in diritto). Inoltre, la qualificazione delle prestazioni e dei trattamenti disciplinati dalla legge regionale ad un “livello di assistenza sanitaria superiore rispetto ai livelli essenziali di assistenza” di cui al secondo comma, primo periodo dell’art. 7 invade la competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (punto 8.2, Considerato in diritto).
Individua anche una violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute risultanti dalla legislazione statale vigente da parte dell’art. 7, comma 3, in quanto, ancorché “la logica [del suicidio medicalmente assistito] esige che sia il paziente medesimo ad autosomministrarsi il farmaco”, fa riferimento all’”erogazione” di un trattamento, incompatibile con la struttura del suicidio medicalmente assistito (punto 8.4, Considerato in diritto).
Constata infine un contrasto con riferimento alla l. 219/2017 nella parte in cui l’art. 3 della legge regionale consente la presentazione dell’istanza di accesso al suicidio medicalmente assistito da parte di un “delegato”, laddove invece la legge summenzionata presuppone che la volontà di interrompere le cure sia espressa personalmente dall’interessato al fine di assicurare che la decisione di congedarsi dalla vita sia presa direttamente dalla persona (punto 6, Considerato in diritto).
Alla luce di queste considerazioni, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2; 4, comma 1, limitatamente alle parole «, o un suo delegato,»; 5, commi 1, 4, secondo periodo, e 5; 6, commi 1, secondo periodo, 5, secondo periodo, e 6; 7, commi 1, 2, primo periodo, e 3, della legge impugnata.
Il testo completo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download.
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