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Corte costituzionale - Caso Cappato e Antoniani - ord. 207/2018: rinviata la decisione di costituzionalità relativa all'assistenza al suicidio
24 ottobre 2018

È stata pubblicata l'ordinanza n. 207/2018 relativa al caso Cappato e Antoniani (DJ Fabo), contenente le motivazioni che hanno portato la Corte a rinviare all’udienza pubblica del 24 settembre 2019 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., sollevate dalla Corte d'assise di Milano.

Numero
207
Anno
2018

La Corte d'Assise di Milano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio, a prescindere dal loro contributo alla determinazione e al rafforzamento del proposito suicidario.

Il procedimento penale a carico di Marco Cappato riguarda la vicenda di Fabiano Antoniani (DJ Fabo). Quest’ultimo, a seguito di un grave incidente stradale era rimasto tetraplegico e cieco, non era autonomo nella respirazione e nell’alimentazione ed era percorso da ricorrenti spasmi e contrazioni che non potevano essere completamente leniti farmacologicamente. Conservava, però, intatte le facoltà intellettive. A causa della propria condizione irreversibile, aveva maturato la volontà di porre termine alla propria esistenza. Nonostante gli fosse stata indicata, anche dall’imputato Cappato, la possibilità di interrompere alimentazione e ventilazione e di sottoporsi a sedazione palliativa continua profonda, secondo quanto previsto oggi dalla legge n. 219 del 2017, Antoniani aveva mantenuto fermo il proprio proposito di recarsi in Svizzera per il suicidio assistito.

La questione di costituzionalità viene sollevata dalla Corte di Assise di Milano all’interno del procedimento penale a carico di Marco Cappato, imputato del reato di cui all’art. 580 c.p. (Istigazione o aiuto al suicidio) per aver personalmente accompagnato DJ Fabo in Svizzera.

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 207/2018 sceglie di rinviare la decisione sulla costituzionalità della norma penale all’udienza pubblica del 24 settembre 2019, in modo da consentire al Parlamento «ogni opportuna riflessione e iniziativa».

Riportiamo di seguito una sintesi delle motivazioni dell’ordinanza della Corte, il cui testo completo è disponibile nel box download e a questo link .

Circa l’incostituzionalità del reato di aiuto al suicidio generalmente inteso, la Corte costituzionale ribadisce che, come avviene analogamente nelle altre legislazioni contemporanee, la condotta di chi rafforza l’altrui proposito suicidario oppure di chi istiga qualcuno a porre termine alla propria esistenza non è, in sé, contrastante con i principi costituzionali.

«L’incriminazione dell’istigazione e dell’aiuto al suicidio – rinvenibile anche in numerosi altri ordinamenti contemporanei – è, in effetti, funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio».

«Il divieto in parola conserva una propria evidente ragion d’essere anche, se non soprattutto, nei confronti delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita, qualora l’ordinamento consentisse a chiunque di cooperare anche soltanto all’esecuzione di una loro scelta suicida, magari per ragioni di personale tornaconto. Al legislatore penale non può ritenersi inibito, dunque, vietare condotte che spianino la strada a scelte suicide, in nome di una concezione astratta dell’autonomia individuale che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite. Anzi, è compito della Repubblica porre in essere politiche pubbliche volte a sostenere chi versa in simili situazioni di fragilità, rimovendo, in tal modo, gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della persona umana».

Tali argomentazioni vengono rafforzate anche attraverso il richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU, in materia di tutela del diritto alla vita e del diritto al rispetto della vita privata e familiare (articoli 2 e 8 Cedu, sentenze Pretty c. Regno Unito, Haas c. Svizzera, Koch c. Germania).

Tuttavia, secondo la Corte, bisogna considerare «specificamente situazioni come quella oggetto del giudizio a quo: situazioni inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali». Nelle ipotesi, come quella del caso di specie, in cui la persona sia «(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli», l’aiuto al suicidio «può presentarsi al malato come l’unica via d’uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare».

In base a quanto oggi previsto dalla legge n. 219 del 2017, quindi, la persona malata ha il diritto di rifiutare trattamenti salvavita e il medico è tenuto a rispettare la sua volontà. Il quadro normativo, però, non consente al medico di mettere a disposizione del paziente trattamenti diretti a determinarne la morte. «In tal modo, si costringe il paziente a subire un processo più lento, in ipotesi meno corrispondente alla propria visione della dignità nel morire e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care».

«[…] non vi è ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all’accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento – apprezzato come contrario alla propria idea di morte dignitosa – conseguente all’anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale. Quanto, poi, all’esigenza di proteggere le persone più vulnerabili, […] non si vede perché il medesimo soggetto debba essere ritenuto viceversa bisognoso di una ferrea e indiscriminata protezione contro la propria volontà quando si discuta della decisione di concludere la propria esistenza con l’aiuto di altri, quale alternativa reputata maggiormente dignitosa alla predetta interruzione».

Secondo la Corte, il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce, quindi, per limitare la libertà di autodeterminazione del malato.

Quando all’esito del giudizio, il giudice costituzionale ritiene che la dichiarazione di incostituzionalità del reato di suicidio assistito, anche se limitata alle sole ipotesi indicate nelle motivazioni, lascerebbe del tutto priva di disciplina la prestazione di aiuto materiale al suicidio «in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi». «Una regolazione della materia, intesa ad evitare simili scenari, gravidi di pericoli per la vita di persone in situazione di vulnerabilità, è suscettibile peraltro di investire plurimi profili, ciascuno dei quali, a sua volta, variamente declinabile sulla base di scelte discrezionali: come, ad esempio, le modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere l’aiuto, la disciplina del relativo “processo medicalizzato”, l’eventuale riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti al servizio sanitario nazionale, la possibilità di una obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura».

Perciò, tutti i delicati bilanciamenti indicati dalla Corte restano affidati al Parlamento, come rilevato, in casi analoghi, anche dalla Corte suprema canadese (Carter v. Canada) e dalla Corte suprema del Regno Unito (Nicklinson). Ne deriva, quindi la decisione del giudice costituzionale di rinviare ad una successiva udienza pubblica la definizione della questione di costituzionalità, in modo da lasciare al legislatore il tempo per intervenire e al fine di evitare che, nelle more dell’adozione di un testo normativo, la norma penale possa trovare ancora applicazione.

Lucia Busatta
Pubblicato il: Mercoledì, 24 Ottobre 2018 - Ultima modifica: Mercoledì, 10 Giugno 2020
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