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Consiglio di Stato – Sentenza 20 ottobre 2021: obbligo vaccinale per personale sanitario
20 ottobre 2021

Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della vaccinazione obbligatoria contro il virus Sars-CoV-2 per gli operatori sanitari e per quelli di interesse sanitario.

Numero
7045
Anno
2021

La pronuncia si è resa necessaria a seguito della contestazione, dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 che stabilisce l’obbligo vaccinale, da parte dagli operatori sanitari avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, in quanto da essi ritenuta incompatibile con il diritto convenzionale, quello eurounitario e con diversi parametri costituzionali.

Il Tar, con sentenza n. 263 del 10 settembre 2021 resa in forma semplificata, dichiarava inammissibile il ricorso per carenza dei presupposti.

Veniva quindi proposto ricorso al Consiglio di Stato che, pur giudicando il ricorso di primo grado ammissibile, lo respinge nel merito.

In via principale, gli operatori sanitari hanno contestato alla sentenza di primo grado gli atti con i quali le Aziende Sanitarie friulane hanno inteso dare applicazione, nei loro confronti, dell’obbligo vaccinale selettivo previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario, adducendo ragioni di carattere scientifico e giuridico.

Dopo un’accurata ricostruzione del quadro tecnico-scientifico e regolatorio, il Consiglio di stato sottolineava che tale vaccino non è da considerarsi poco sicuro e non efficace, sia perché i dati emersi a seguito delle relative somministrazioni dicono il contrario, e anche perché nonostante sia stato prodotto in termini più brevi e immesso in commercio con un’autorizzazione condizionata (prassi spesso utilizzata in materia oncologica), non pregiudica, in termini maggiori, la salute dei singoli rispetto ad un altro qualsiasi farmaco.

Da un punto di vista propriamente giuridico, l’obbligo vaccinale deve considerarsi espressione del diritto alla salute nell’interesse dell’individuo e della collettività, volto a garantire la relazione di cura e fiducia tra paziente e gli esercenti delle professioni sanitarie e come una legittima interferenza nel diritto al rispetto della vita privata in quanto vi è una base legale ed uno scopo legittimo necessarie in una società democratica come la nostra, volta a garantire, il principio di solidarietà che consiste nell’esigenza di proteggere tutti i membri della società.

Il Consiglio di Stato evidenzia come non sia necessario un’espressa previsione dell’indennizzo nel testo dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, in quanto la vaccinazione rientra a pieno titolo nei casi previsti dall’ art. 1 della l. n. 210 del 1992.

Per queste ragioni, il Consiglio di Stato ha dichiarato ammissibile il ricorso di primo grado, respingendolo nel merito.

Il testo della sentenza è disponibile nel box download. 

Ulteriori sentenze relative allo stesso tema:
Corte costituzionale sent. 171/2023
Corte costituzionale sent. 156/2023
Corte costituzionale sent. 14/2023
Corte costituzionale sent. 15/2023
Corte costituzionale sent. 16/2023
Consiglio di Stato decreto 10096/2021

Martina Recano
Pubblicato il: Mercoledì, 20 Ottobre 2021 - Ultima modifica: Giovedì, 14 Settembre 2023
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