Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Nella controversia tra coniugi separati relativa all'affidamento del figlio minore, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio il provvedimento della Corte d'Appello per un vizio di motivazione: il giudice di merito ha adottato un provvedimento atto a prevenire l'aggravamento di una patologia, diagnosticata dal consulente tecnico d'ufficio, senza aver verificato l'attendibilità scientifica della diagnosi e della teoria alla base della stessa.
Il giudice Abbott della High Court irlandese ha riconosciuto il diritto della madre biologica ad essere registrata come madre nel certificato di nascita. Gli embrioni prodotti dalla fecondazione dei gameti della donna e del marito erano stati impiantati nell'utero della sorella della donna.
La Corte EDU ha condannato la Turchia per la mancanza di misure idonee a tutelare i detenuti in attesa di processo gravemente malati.
La Federal Court of Australia ha riconosciuto alla società americana Myriad la possibilità di brevettare il gene umano BRCA1, connesso allo sviluppo del tumore al seno.
L'Oberlandesgericht Hamm ha riconosciuto il diritto di una donna nata dalla fecondazione eterologa ad accedere all'identità del donatore.
La quarta sezione penale della Cassazione ha annullato e rinviato alla Corte d'appello un provvedimento relativo alla portata applicativa e all'impatto sui processi in corso dell'art. 3 della legge n. 189/2012, il c.d. decreto Balduzzi, sulla responsabilità per colpa del medico.
La Corte di Strasburgo ha escluso, con quattro voti contro tre, la violazione dell'art. 3 CEDU da parte del Regno Unito per l'espulsione di un cittadino afghano disabile, che sosteneva di non poter avere accesso ad adeguate cure mediche nel Paese d'origine.
La colpa del medico non può essere esclusa dal giudice perché la particolare difficoltà della diagnosi renderebbe scusabile un eventuale errore. Anche nei casi particolarmente complessi, infatti, eventuali profili di imprudenza e negligenza devono essere valutati e possono costituire fonte di responsabilità contrattuale.
Il Tar Umbria ha annullato la deliberazione regionale che definiva le misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, in esecuzione del d.l. n. 98/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011), attraverso l'introduzione di un ticket per l'attività libero professionale intramuraria dei medici dipendenti dal servizio sanitario.
La Corte EDU ha rilevato una violazione dell'art. 8 della Convenzione nella mancanza di consenso informato circa le conseguenze di un intervento abortivo.