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Inghilterra, Galles e Scozia: documento consultivo relativo alla proposta di riforma della disciplina in materia di gestazione per altri
Anno 2019

Il 6 giugno 2019 la Law Commission (Inghilterra e Galles) e la Scottish Law Commission (Scozia) hanno depositato un documento consultivo congiunto sulla proposta di riforma relativa alla disciplina della gestazione per altri (GPA) nel Regno Unito.

La giurisprudenza costante High Court e il numero crescente di minori nati nel Regno unito tramite GPA hanno infatti evidenziato la necessità di riformare lo Human Fertilisation and Embryology Act 2008 (HFEA 2008). Le principali questioni affrontate dal documento consultivo riguardano:

  1. l’individuazione di criteri di determinazione della genitorialità giuridica che permettano di bilanciare gli interessi dei genitori intenzionali, delle gestanti per altri e dei minori;
  2. la questione dei pagamenti in favore delle gestanti.

 

1. Determinazione della genitorialità giuridica

La disciplina attualmente in vigore prevede che, al momento della nascita del minore, i suoi genitori siano la gestante e l’eventuale partner. Solo dopo il termine della gravidanza, infatti, i genitori intenzionali sono legittimati a proporre istanza per ottenere una pronuncia che riconosca la loro genitorialità sul nato (parental order). Per una ricostruzione delle riforme sul tema, si rimanda a scheda riforme e scheda HFEA 2018.

La proposta di riforma delinea un ulteriore procedimento per il riconoscimento della genitorialità (new pathway, §8.4) che permetterebbe ai genitori intenzionali di vedersi riconosciuta la genitorialità giuridica sul minore già alla nascita dello stesso. Tale nuova procedura individua dei requisiti di idoneità (es. la GPA deve avvenire nel Regno Unito; v. Ch. 12) e una procedura ad hoc.

Anzitutto è prevista la stipula di un accordo (§8.7) tra genitori intenzionali e gestante, sotto la supervisione di una clinica o di una surrogacy organization (Ch. 9). È comunque esplicitamente riconosciuta alla sola gestante la possibilità di opporsi al riconoscimento della genitorialità dei genitori intenzionali, anche dopo la nascita. Tale dissenso deve essere manifestato in un intervallo di tempo non superiore a tre settimane dopo la nascita del minore (§8.27).

Qualora, nei termini, i genitori intenzionali non siano in grado di provare il consenso della gestante o la stessa gestante non si sia espressa, è possibile ricorrere al procedimento ora in vigore per ottenere un parental order (§8.34).

L’eventuale rinuncia da parte dei genitori intenzionali a riconoscere la genitorialità sul minore nato tramite GPA è invece priva di effetti giuridici.

 

2. Pagamenti in favore delle gestanti

Le Commissioni, nel documento, non hanno formulato un parere su quali pagamenti ritenere ammissibili. Hanno invece individuato otto possibili voci di spesa, e in relazione a queste chiedono, tramite il documento consultivo, di esprimere quali debbano essere autorizzate e come far rispettare i limiti delineati. Le categorie sono:

1. spese indispensabili relative alla gravidanza (es. vestiario prémaman, trattamenti per la fertilità, fisioterapia; §15.17 ss);

2. spese aggiuntive relative alla gravidanza (es. collaboratori domestici, babysitter; §15.23 ss);

3. spese associate all’accordo di GPA e alla gravidanza (es. assistenza legale, conselling; §15.27 ss);

4. Mancati guadagni (§15.30 ss);

5. Perdita del diritto di beneficiare di strumenti di previdenza sociale (§15.39 ss);

6. Risarcimento per il dolore e i disagi patiti, i trattamenti medici, le complicazioni e la morte della gestante (§15.48 ss);

7. Regali (§15.57 ss);

8. Remunerazione per la gestazione (§15.61 ss).

Nello specifico, le voci di spesa nn. 1-2-3 si riferiscono a spese affrontate dalla gestante. A tal proposito, le Commissioni individuano due possibili modalità di pagamento, quella forfettaria e quella di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rimettendo la questione alla consultazione.

Le voci di spesa ai nn. 3 e 6, poi, trovano attualmente accoglimento nella prassi giurisprudenziale come financial aknowledgements of the enormous commitment a surrogate and her family makes (riconoscimento economico dell’enorme impegno profuso dalla gestante e della sua famiglia).

 

Il testo integrale del documento consultivo è disponibile nel box download e a questo link.

Nel box download è a disposizione anche uno schema riassuntivo delle voci di spesa prese in considerazione nel documento consultivo.

Marco Poli
Pubblicato il: Giovedì, 06 Giugno 2019 - Ultima modifica: Venerdì, 04 Ottobre 2019
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