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UK - Riforma delle norme sul riconoscimento della genitorialità nella gestazione per altri
3 gennaio 2019

Nel Regno Unito, la gestazione per altri è oggetto di una disciplina normativa da oltre trent’anni: il Legislatore, infatti, con il Surrogacy Agreement Act del 1985, aveva dato risposta alle osservazioni del Warnock Committee Report del 1984, che evidenziava la necessità di una regolamentazione che facesse fronte alle problematiche sollevate dagli accordi di gestazione per altri commerciale e ai relativi rischi di sfruttamento ad essi correlati.

Numero
HFEA 2008

Successivamente, nel 1990, è stato adottato lo Human Fertilisation and Embryology Act (HFEA 1990), che, tra l’altro, prevedeva l’impossibilità di eseguire coattivamente gli accordi di gestazione per altri (surrogacy agreement) e l’introduzione del parental order (PO) mechanism (s. 30 HFEA 1990). Grazie a tale istituto i genitori intenzionali, in via alternativa all’adozione, potevano richiedere alla Family Court di pronunciare un parental order, vedendo così riconosciuta la loro genitorialità giuridica sul minore nato da gestante per altri, a condizione che fossero soddisfatti certi requisiti.

Nel 2008, lo HFEA è stato riformato (HFEA 2008) al fine di assicurare la tenuta della disciplina in oggetto, a fronte del veloce mutare della scena sociale e tecnologica: in particolare è stata estesa la legittimazione attiva a richiedere un PO anche ai conviventi more uxorio e alle persone unite civilmente. Il Legislatore, nell’individuare le condizioni per richiedere un PO, ha quindi previsto, alla s. 54 HFEA 2008, che

s.54- 1.a) la domanda di PO debba essere presentata da due persone, tra le quali non può esserci la gestante;

s. 54-1.b) debba sussistere legame genetico con almeno uno dei genitori intenzionali;

s. 54-2) i richiedenti debbano essere: marito e moglie o soggetti uniti civilmente oppure conviventi more uxorio;

s. 54-3) la domanda di PO debba essere presentata entro il termine di sei mesi dalla nascita del minore;

s. 54-4) al momento della proposizione della domanda: a) la dimora abituale del minore debba coincidere con quella della coppia; b) almeno uno dei richiedenti debba essere residente in Regno Unito, Isole del Canale o Isole di Man;

s. 54-5) al momento dell’emanazione del PO entrambi i richiedenti debbano essere maggiorenni;

s. 54-6) la Corte debba verificare che la gestante e l’eventuale partner della stessa abbiano liberamente e consapevolmente prestato consenso libero da condizioni all’emanazione del PO;

s.54-8) la corte debba verificare che non vi sia stato alcun trasferimento di denaro o altri beni, diversi da quelli destinati a coprir le spese ragionevolmente affrontate in ragione della gravidanza. La Corte ha la facoltà di autorizzare eventuali spese eccedenti.

Due anni più tardi, nello Human Fertilization and Embriology (Parental Orders) Regulation 2010, dando applicazione alla s. 1 ex Adoption and Children Act 2002, il Legislatore ha previsto che nel valutare la sussistenza dei requisiti necessari al riconoscimento i un PO, il benessere del minore debba assumere un ruolo preminente.

Il 03/01/2019 è entrato in vigore The Human Fertilisation and Embryology Act 2008 (Remedial) Order 2018,adottato per superare un’incompatibilità tra lo Human Embryology Act 2008 (HFEA 2008) e gli articoli 8 e 14 Cedu.

A causa dei molteplici segni di cedimento dello HFEA 2008 di fronte al mutato atteggiamento sociale, alla crescente richiesta di gestazioni per altri e all’aumento di accordi di GPA all’estero, la Law Commission ha annunciato un programma di riforma che dovrebbe concludersi a maggio 2021.

Marco Poli
Pubblicato il: Giovedì, 03 Gennaio 2019 - Ultima modifica: Martedì, 14 Gennaio 2020
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