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Senato della Repubblica – DDL unificato (S 65, 104, 124, 570, 1083, 1408) - Modifica all'articolo 580 del codice penale e ulteriori disposizioni esecutive della sentenza n. 242 della Corte costituzionale del 22 novembre 2019
2 luglio 2025

È attualmente in esame al Senato della Repubblica il disegno di legge finalizzato a disciplinare le condizioni necessarie ad ottenere assistenza medica per porre fine alla propria vita e le relative modalità, dando così esecuzione alla sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale.

L’art. 1 afferma che il diritto alla vita è la pietra angolare del sistema di diritti riconosciuti dall’ordinamento e pertanto la sua tutela è assicurata a tutti, a prescindere da condizioni personali, sociali, anagrafiche o di salute. Inoltre, sancisce la nullità degli “atti amministrativi e civili contrari alle disposizioni contenute nella legge”.

L’art. 2 introduce nell’art. 580, c.p. una causa di esclusione della punibilità per chi presti aiuto al suicidio nei confronti di una persona

  • maggiorenne;
  • inserita in un percorso di cure palliative;
  • tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali;
  • affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili;
  • pienamente capace di intendere e di volere;
  • le cui condizioni siano state accertate dal Comitato nazionale di valutazione di cui all'articolo 9-bis della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  • il cui proposito suicidario si sia formato in modo libero, autonomo e consapevole.

L’art. 3 interviene sulla disciplina delle cure palliative prevedendo l’istituzione in seno all’Agenzia regionale per i servizi sanitari (AGENAS) di un osservatorio con la funzione di esaminare i piani regionali di potenziamento delle cure palliative - che le Regioni devono presentare entro il 30 gennaio di ciascun anno - e di relazionare le sue valutazioni al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, nonché ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Stabilisce che:

  • in caso di omessa presentazione del piano, il Governo nomini un commissario ad acta per il raggiungimento dell’obiettivo previsto dalla disposizione, ossia che le cure palliative raggiungano il 90% della popolazione interessata nel territorio regionale;
  • in caso di non raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano presentato nell’anno precedente, il Ministro della Salute assegni un termine non superiore a sei mesi per il relativo conseguimento.

Infine, l’art. 4, mediante l’introduzione dell’art. 9bis alla legge n. 833/1978, dispone la costituzione del Comitato nazionale di valutazione, definito come “organo competente a rilasciare, su richiesta dell'interessato, parere obbligatorio circa la sussistenza o meno dei requisiti per l'esclusione della punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale”. Il Comitato è composto da sette membri, ciascuno dei quali dotato di specifiche ed individuate competenze, la cui nomina dura cinque anni, rinnovabile per due volte anche non consecutive.
Lo stesso, una volta ricevuta la richiesta, deve pronunciarsi entro sessanta giorni, prorogabili di trenta giorni per l’acquisizione del parere non vincolante di un medico specialista della patologia di cui è affetto il richiedente o per motivate esigenze.
Il parere rilasciato dal Comitato sarà valutato dall’autorità giudiziaria ai fini della non punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, c.p.

Il testo del disegno di legge è disponibile al seguente link e nel box download (pp. 58 - 60).

È possibile consultare l’iter legislativo al seguente link.

Le posizioni di associazioni e società scientifiche sono riassunte al seguente link.

Vedi anche: 

Ilaria Zanotto
Pubblicato il: Mercoledì, 02 Luglio 2025 - Ultima modifica: Mercoledì, 01 Ottobre 2025
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