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Ministero della Salute – schema di decreto sulle modalità di registrazione delle DAT nella Banca Dati nazionale
29 maggio 2019

Il decreto si occupa di «definire il funzionamento e i contenuti informativi della Banca dati nazionale nonché le modalità di accesso alla medesima da parte dei soggetti legittimati ai sensi della disciplina vigente» (art. 1). L’obiettivo principale della Banca dati nazionale è quello di effettuare la raccolta delle informazioni relative alle DAT di cui all’art. 4 della legge 219/2017 (e anche di una loro copia se richiesto dal disponente stesso), garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca e di permetterne la piena accessibilità da parte del fiduciario e del medico che ha in cura il paziente nel caso in cui quest’ultimo versi in una situazione di incapacità di autodeterminarsi (art. 2).

L’art. 3 individua i soggetti che «alimentano» la Banca Dati nazionale e che a questa trasferiscono le informazioni necessarie tramite un modulo elettronico. Essi sono: gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti oppure le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero; i notai; i responsabili delle Unità Organizzative competenti nelle Regioni che abbiamo regolamentato con proprio atto la raccolta di copia delle DAT ai sensi dell’art 4. co.7 della legge 219/2017. L’articolo in questione si occupa poi di stabilire i contenuti informativi del modulo da trasferire alla Banca dati nazionale.

All’art. 4 vengono precisati i requisiti nonché le dichiarazioni necessarie affinché i soggetti legittimati (medico curante e fiduciario) possano ottenere l’accesso alle DAT. Il fiduciario potrà accedere alle informazioni richieste sino a quando conservi tale incarico.

Il decreto specifica inoltre che, «nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impediscano di procedere alla revoca della DAT con le forme previste dalla legge, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni». Tale dichiarazione verrà poi trasmessa alla Banca dati nazionale, secondo le modalità precisate nel decreto (art. 6).

Viene inoltre sottolineato che il Ministero della Salute effettuerà il trattamento dei dati personali presenti nella Banca conformemente a quanto disposto dal Regolamento UE/2016/679, nonché alle norme nazionali vigenti in materia (art. 7). Il decreto afferma inoltre che i dati personali raccolti saranno cancellati trascorsi dieci anni dal decesso dell’interessato (art. 8).

L’art. 10 non manca di disciplinare, tramite disposizioni transitorie, le modalità di consultazione delle DAT già redatte nonché la loro incorporazione nella Banca dati nazionale, una volta che quest’ultima risulterà ufficialmente attiva.

Infine, un allegato tecnico al decreto ministeriale si occupa di fornire una precisa descrizione del sistema informativo realizzato per la gestione dei contenuti della Banca dati nazionale e delle misure adottate ai fini di garantire la riservatezza dei dati personali inseriti; delle modalità di accesso alla piattaforma e della registrazione delle operazioni; nonché delle modalità di trasmissione delle informazioni.

Il testo dello schema di decreto è reperibile nel box download.

Durante la conferenza Stato-Regioni del 25 luglio è stata sancita l'intesa sullo schema di regolamento. Il relativo doumento è disponibile nel box download.

Francesca Bortolin
Pubblicato il: Mercoledì, 29 Maggio 2019 - Ultima modifica: Domenica, 24 Ottobre 2021
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