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Tribunale di Trieste – ordinanza 4 luglio 2023: condanna all’accertamento dei presupposti per il suicidio medicalmente assistito nel caso di Anna
4 luglio 2023

Il Tribunale di Trieste ha accolto il ricorso presentato da una donna affetta da sclerosi multipla, avente ad oggetto l’inerzia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), e ha condannato quest’ultima a procedere all’accertamento dei presupposti relativi all’accesso al suicidio medicalmente assistito.

Anno
2023

Il caso riguarda una donna affetta da sclerosi multipla, che, al fine di poter accedere alla procedura di suicidio medicalmente assistito, ha domandato all’ASUGI di accertare la sussistenza dei presupposti individuati nella sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019, di stabilire quale fossero il farmaco e le modalità idonee ad assicurarle una morte rapida, dignitosa e indolore, e di trasmettere poi tali informazioni al Comitato Etico territoriale competente per il necessario parere preventivo. L’ASUGI, tuttavia, si è limitata a richiedere un parere al Comitato Etico Unico Regionale (CEUR), al fine di determinare quale fosse la procedura da seguire nel caso di specie.

A fronte dell’inerzia dell’ASUGI la donna presenta ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Trieste, il quale, richiamando i principi enunciati dalla già citata sentenza n. 242/2019, chiarisce quali siano le conseguenze di tale decisione sull’ordinamento nazionale.

La Corte innanzitutto ribadisce che, qualora il paziente rifiuti i trattamenti sanitari necessari per la sua sopravvivenza, l’Azienda sanitaria di riferimento deve offrire, in alternativa alla sedazione palliativa profonda e alla terapia del dolore, la possibilità di porre fine alla propria vita mediante l’assunzione di farmaci che conducano ad una morte certa, rapida, indolore e dignitosa. A tal fine, risulta innanzitutto di competenza della Struttura sanitaria pubblica il dovere di accertare l’esistenza dei presupposti elencati dalla Corte costituzionale, e successivamente il compito di individuare i farmaci adatti per la procedura e le modalità di somministrazione degli stessi, mentre è previsto che il Comitato Etico territorialmente competente debba solamente emettere un parere di natura etica, di cui la Struttura sanitaria dovrà tenere conto, e che dovrà essere comunicato al paziente. La Corte, inoltre, osserva che il parere del Comitato Etico territoriale deve essere reso solo dopo che la Struttura Sanitaria ha concluso con esito positivo l’iter di accertamento dei requisiti e di definizione delle modalità di esecuzione della procedura.

Nel caso di specie, l’ASUGI risulta perciò inadempiente, poiché ha richiesto un parere al CEUR, senza prima verificare la sussistenza dei requisiti necessari, con la conseguenza che il generico parere reso dal CEUR non ha alcun rilievo per le circostanze del caso.

Sebbene la ricorrente abbia domandato la condanna dell’ASUGI alla determinazione del tipo di farmaco più idoneo e delle modalità di esecuzione del procedimento, la Corte stabilisce di non poter accogliere tale richiesta, dal momento che l’esito dell’iter di accertamento dei presupposti, che necessariamente precede tali determinazioni, non è certo.  

Tuttavia, vista l’urgenza e la gravità della situazione, la Corte condanna l’ASUGI a ottemperare ai propri obblighi, entro un termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, provvedendo quindi ad accertare se la ricorrente: “1) è mantenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale; 2) è affetta da patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psichiche ritenute dalla stessa intollerabili; 3) è pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”. In aggiunta l’ASUGI è condannata al pagamento di 500 euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento.

Il testo completo dell’ordinanza è disponibile nel box download.

Maggiori informazioni al seguente link.

Il nostro Dossier sul fine vita è disponibile a questo link.

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Giulia Alessi
Pubblicato il: Martedì, 04 Luglio 2023 - Ultima modifica: Giovedì, 18 Gennaio 2024
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