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Tribunale di Cagliari - decreto16 luglio 2016: giudice tutelare ordina interruzione trattamenti di sostegno vitale
16 luglio 2016

Il Giudice tutelare del Tribunale di Cagliari, pronunciandosi sulla richiesta dell’amministratore di sostegno di W.P., malato di SLA, ha autorizzato, previa assunzione del consenso attuale di W.P. (e in caso di sopravvenuta incapacità, del suo amministratore di sostegno), l’interruzione del trattamento di sostegno vitale mediante respirazione artificiale, previa sedazione.

Anno
2016

Il ricorrente, W.P., per tramite del suo amministratore di sostegno, aveva presentato al Tribunale di Cagliari una richiesta volta a ottenere l’autorizzazione al distacco degli strumenti per il sostegno vitale.

Il Giudice tutelare osserva, in primis, che è la stessa Carta costituzionale a prevedere che ogni trattamento sanitario deve essere praticato con il consenso del paziente. Inoltre, l’approvazione parlamentare della legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione di Oviedo (pur in mancanza del deposito dello strumento di ratifica presso il Consiglio d’Europa) vale quale criterio interpretativo per il giudice. Il principio di autodeterminazione terapeutica trova anche conferma nel Codice di deontologia medica e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Ad avviso del giudice tutelare, il principio del consenso presuppone anche il diritto, per la persona, in rifiutare o interrompere un trattamento sanitario già iniziato (Cass. 21748 del 2007).

Il diritto al rifiuto può essere esteso anche ai trattamenti di sostegno vitale: «Il quadro normativo richiamato impone, pertanto, il rispetto assoluto della volontà del soggetto nei trattamenti sanitari, ed ogniqualvolta il rifiuto sia informato, autentico ed attuale non vi è possibilità di disattenderlo in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico».

In base alla documentazione acquisita in atti, il giudice tutelare rileva la piena capacità del paziente, confermata anche nella relazione stilata da un medico specializzato in neurologia e psichiatria e dagli operatori della ASL che, nel corso degli anni, hanno seguito il paziente. Nel 2012, inoltre, il paziente ha redatto una scrittura privata contenente le sue determinazioni in relazione al fine vita, nella quale chiede – in caso di sopravvenuta incapacità – l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale. La dichiarazione è stata aggiornata e confermata in successive scritture private nel 2014 e nel 2015. Nel maggio 2016, con apposita scrittura, ha chiesto alla ASL il distacco del respiratore artificiale, previa sedazione sufficiente ad evitare dolori. Il paziente ha confermato la propria volontà anche dinanzi al giudice tutelare.

Dal momento che il rifiuto espresso dalla persona è il risultato della sua libera autodeterminazione e che esso è attuale, concreto e informato, la richiesta di interrompere la ventilazione meccanica è legittima.

Nell’accogliere il ricorso, il giudice tutelare indica che le modalità per l’interruzione del trattamento avvengano, rispetto a quanto ritenuto opportuno e indicato dalla miglior pratica della scienza medica, «con somministrazione di quei soli presidi atti a prevenire ansia e dolori e nel solo dosaggio funzionale a tale scopo, comunque con modalità tali da garantire un adeguato e dignitoso accudimento accompagnatorio della persona prima, durante e dopo la sospensione del trattamento».

Il testo della sentenza è disponibile nel box download.

Lucia Busatta
Pubblicato il: Sabato, 16 Luglio 2016 - Ultima modifica: Lunedì, 17 Giugno 2019
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