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TAR Lazio – ordinanza n. 873 del 2021: uso incondizionato delle mascherine per i minori infradodicenni durante l’orario scolastico
13 febbraio 2021

Il TAR Lazio ha accolto l’istanza cautelare, pur mantenendo ferma l’efficacia del provvedimento impugnato, presentata dai ricorrenti in merito alla sospensione delle disposizioni contenute all’art. 1, comma 1, lett. b) e comma 9, lett. s) del DPCM del 3 novembre 2020, ove non si prevede l’esenzione o le circostanze di esenzione per quanto concerne l’obbligo di uso della mascherina durante l’orario scolastico per i minori infradodicenni, come invece stabilito dalle indicazioni internazionali OMS e Unicef.

Numero
873
Anno
2021

L’ordinanza del TAR Lazio ha origine dal ricorso presentato da una coppia di genitori la cui figlia, minore infradodicenne, è sottoposta all’obbligo di utilizzare la mascherina interrottamente durante l’orario scolastico, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, lett. b) e comma 9 lett. s) del DPCM del 3 novembre 2020 (disposizione che è stata esattamente replicata nei successivi DPCM del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021), con l’aggravante che l’uso del dispositivo viene imposto anche durante le ore di educazione fisica senza alcun eccezione.

Nello specifico, i ricorrenti rilevano come i provvedimenti impugnati siano affetti, da un lato, da un vizio di abnormità, dal momento che gli atti normativi in oggetto incidono su diritti inviolabili travalicando il potere attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri, e, dall’altro, da un difetto di motivazione e di istruttoria, poiché non risulta effettuata alcuna valutazione dell’effettiva situazione epidemiologica locale e regionale né emergono le ragioni specifiche in base alle quali la mascherina non possa essere rimossa in condizioni di staticità, quando ad esempio sia possibile garantire il distanziamento fra i banchi, come dichiarato dall’OMS, dall’Unicef e dallo stesso Comitato Tecnico Scientifico (CTS). Una simile previsione sarebbe stata, infatti, adottata in assenza di studi scientifici che dimostrino l’utilità e l’assoluta necessità di tale obbligo generalizzato, anche laddove gli scolari siano seduti al banco e fra essi vi sia il distanziamento di almeno un metro prescritto, ponendosi così in contrasto con le indicazioni dello stesso CTS.

Inoltre, i ricorrenti sostengono che tale previsione sia illogica, priva di motivazione, tecnicamente implausibile e foriera di potenziali danni alla salute psico-fisica dei bambini, dal momento che non tiene in considerazione il possibile rischio di ipossia causato dall’uso prolungato delle mascherine, da cui la figlia dei ricorrenti risulta essere affetta in base alla documentazione medica prodotta.

Il TAR Lazio, preso atto di quanto affermato e sostenuto rispettivamente dai ricorrenti e dall’amministrazione resistente, ha riconosciuto la sussistenza del difetto di motivazione e di istruttoria dedotto dai ricorrenti in merito alle disposizioni dei provvedimenti impugnati.

Nello specifico, il Giudice amministrativo evidenzia come il DPCM del 3 novembre 2020 si sia discostato dalle indicazioni preventive e specifiche fornite dal CTS nel verbale n. 104 del 31 agosto 2020, riguardante “Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell’anno scolastico 2020-2021”. Nel verbale menzionato, il Comitato si era infatti espresso a favore di un riavvio delle attività scolastiche che continuasse a tenere in considerazione l’evoluzione dell’andamento epidemiologico, anche prevedendo una modularità delle azioni di prevenzione adottate, tra cui l’uso della mascherina durante l’orario scolastico. Secondo questa prospettiva, il CTS, pur riconoscendo l’importanza da attribuire al dispositivo di protezione individuale in esame, aveva affermato che nell’ambito della scuola primaria la mascherina potesse essere rimossa in condizione di staticità (es. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che potessero portare ad attività di aerosolizzazione (es. canto), al fine di favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale dei minori.

Alla luce del contenuto del verbale n. 104 del CTS e dei successivi pareri n. 122 e n. 123 richiamati dai provvedimenti impugnati, il TAR Lazio ritiene che, nel prevedere un obbligo incondizionato in merito all’uso della mascherina durante l’orario scolastico, il DPCM del 3 novembre 2020 abbia adottato una soluzione normativa, poi perpetuata anche nei DPCM successivi, diversa da quanto indicato dal Comitato Tecnico Scientifico senza motivare in alcun modo le ragioni di tale scelta e senza addurre evidenze scientifiche e istruttorie differenti rispetto a quanto affermato nel parere tecnico-scientifico del CTS.

Il Giudice amministrativo considera, dunque, fondato il difetto di istruttoria e di motivazione dedotto dai ricorrenti e ne accoglie l’istanza cautelare, ritenendo che le esigenze prospettate dai ricorrenti possano trovare adeguata tutela nella disposizione di un remand all’amministrazione affinché essa rivaluti la prescrizione oggetto di impugnazione e, eventualmente, preveda la possibilità di rimuovere la mascherina durante l’orario scolastico, qualora sussistano le condizioni di sicurezza indicate dal CTS e qualora i dati scientifici e la situazione epidemiologica lo consentano.
In ogni caso, il TAR Lazio stabilisce che sia mantenuta ferma l’efficacia del provvedimento impugnato.

Il testo dell’ordinanza è disponibile nel box download.

Marta Fasan
Pubblicato il: Sabato, 13 Febbraio 2021 - Ultima modifica: Lunedì, 22 Febbraio 2021
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