La Corte di cassazione ha riconosciuto la legittimità della trascrizione parziale dell’atto di nascita formato all’estero di una bambina nata mediante gestazione per sostituzione, escludendo l’indicazione della genitrice c.d. “intenzionale”, moglie del padre biologico, deceduta prima della sottoscrizione del contratto di maternità surrogata con la gestante.
Corte di cassazione - I sezione civile – sentenza n. 7919/2026 – legittima l’esclusione dell’indicazione del genitore c.d. “intenzionale” privo di legame biologico o affettivo con il minore nella trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero
25 febbraio 2026
La vicenda riguarda una coppia che è ricorsa alla procreazione medicalmente assistita (p.m.a.) mediante la gestazione per sostituzione all’estero. I coniugi hanno concluso tra loro un primo “contratto di servizio per portatrici gestazionali” che è stato seguito da un successivo “contratto di portatrice gestazionale”, stipulato solo tra l’uomo e la gestante in quanto la moglie è deceduta prima di poterlo sottoscrivere.
Dopo la nascita della bambina, il padre ha chiesto la trascrizione dell’atto di nascita estero che indicava entrambi i coniugi come genitori. Tuttavia, l’ufficiale di stato civile incaricato lo ha trascritto parzialmente indicando come genitore solo il padre biologico. Quest’ultimo ha impugnato l’atto con ricorso innanzi al Tribunale di Brescia che si è pronunciato con una sentenza di rigetto, confermata in secondo grado dalla Corte d’appello.
Il ricorrente ha poi impugnato la decisione della Corte d’appello, mediante ricorso per cassazione, sostenendo che il giudice di seconde cure, nel ritenere insussistenti i presupposti per la trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero, avrebbe omesso di considerare «l’interesse della minore a vedersi riconosciuto giuridicamente il rapporto di bigenitorialità posto a fondamento della propria identità personale, specie alla luce dell’impossibilità, nel caso concreto, di fare ricorso allo strumento dell’adozione in casi particolari» (punto 5, Ragioni della decisione).
La Corte osserva che le condizioni e le posizioni giuridiche del rapporto tra le parti coinvolte nella procedura di gestazione per sostituzione sono definite da una pluralità di atti distinti. Nel caso di specie, il progetto genitoriale che la coppia intendeva realizzare è stato avviato mediante la stipulazione di due contratti ma l’atto negoziale che ha perfezionato l’accordo con la donna portatrice - il “contratto di portatrice gestazionale” - è stato sottoscritto soltanto dall’uomo e il processo di procreazione medicalmente assistita è iniziato molto tempo dopo la conclusione del primo contratto tra i coniugi. Alla luce di questa ricostruzione dei fatti, la Corte constata che il consenso della moglie è limitato alla partecipazione alla fase iniziale del progetto genitoriale e quindi, ancora revocabile. Dunque, da tale circostanza non si può dedurre «una volontà di genitorialità suscettibile di ricevere una qualificazione giuridica» (punto 6.1, Ragioni della decisione). La marginalità del ruolo della donna nell’attuazione del progetto genitoriale è desumibile anche dal fatto che la minore è nata a due anni di distanza dal decesso della stessa, con la quale non ha mai avuto contatti. L’istanza di trascrizione dell’atto del ricorrente sottenderebbe così una richiesta di riconoscimento della «genitorialità del tutto svincolata sia dal dato affettivo-relazionale sia dalla discendenza genetica, non corrispondente ad una intenzione progettuale concreta e definita» mentre «i principi che presiedono alla formazione dello status filiale, (…) pur non fondandosi in via esclusiva o prevalente sulla discendenza biologica, richiedono che la formazione della genitorialità sia effettiva e riconoscibile sul piano dell’assunzione degli obblighi e della responsabilità consequenziale» (punto 6.3, Ragioni della decisione).
Infine, la Corte evidenzia l’impossibilità di un’estensione e applicazione analogica al caso di specie delle discipline relative alle ipotesi in cui «l’ordinamento consente la costituzione dello status anche a prescindere dall’effettività della relazione fra il minore e l’adulto». Invero, il ricorrente richiama da un lato l’ipotesi – disciplinata dall’art. 232 c.c. – in cui l’ordinamento presume e, conseguentemente, riconosce la paternità al marito di colei che ha partorito, ancorché morto, e dall’altro lato, l’ipotesi – prevista dall’art. 250 c.c. – del riconoscimento del figlio mediante testamento. Tuttavia, in tali fattispecie la costituzione dello status filiationis si basa sul rapporto biologico – quantomeno presunto – che intercorre tra il minore e il genitore. Infatti, «nessuna delle fattispecie evocate consente la costituzione dello status filiationis in difetto assoluto di un fondamento biologico ovvero di una relazione affettiva concretamente instaurata con il minore o, quantomeno, di un progetto procreativo pervenuto a un grado di compiutezza tale che possa desumersi una volontà genitoriale definita che investa l’iter procreativo nei suoi aspetti costitutivi.» (punto 6.4, Ragioni della decisione).
Pertanto, la Corte rigetta il ricorso.
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