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Bulgaria – Suprema Corte di Cassazione – sent. 2/2020: La Corte Suprema esclude la possibilità di ottenere la rettificazione del sesso anagrafico
20 febbraio 2023

Con la sentenza interpretativa n. 2/2020 del 20 febbraio 2023, la Suprema Corte di Cassazione (SCC) chiarisce definitivamente che la legge bulgara non permette all’autorità giudiziaria di autorizzare la rettifica del sesso anagrafico sui registri di stato civile delle persone transgender.
La decisione pone, così, fine alla prassi, sebbene minoritaria, di alcuni giudici di merito che nel tempo avevano autorizzato la rettificazione del sesso anagrafico e fornisce istruzioni, precise e vincolanti, per la definizione dei casi in materia di identità di genere pendenti e futuri.

Numero
2
Anno
2020

La Corte di Cassazione stabilisce che il diritto vigente nella Repubblica bulgara non permette all’autorità giudiziaria di ammettere la modifica dei dati relativi al sesso, al nome e al numero civile unico nei registri dello stato civile di un richiedente che dichiara di essere transgender.
La sentenza interpretativa in oggetto si pone in linea di continuità con due precedenti decisioni della Corte costituzionale bulgara, la n. 13 del 2018 e la n. 15 del 2021. In entrambi i casi, infatti, la Corte costituzionale ha escluso che – anche considerando i valori sociali e religiosi che lo caratterizzano – l’ordinamento bulgaro possa attribuire valore giuridico ad un concetto di genere separato rispetto al sesso biologico.
Aderendo a tale orientamento, quindi, la Corte di Cassazione ribadisce che per sesso debba intendersi esclusivamente quello assegnato alla nascita e determinato su base biologica. La SCC, più precisamente, evidenzia come tanto la Costituzione quanto la legislazione nazionale concepiscano il sesso in termini strettamente binari: esso consiste, quindi, in un dato immutabile dal momento della nascita del soggetto al momento della sua morte.

La Corte evidenzia, poi, come il sesso abbia nell’ordinamento bulgaro un imprescindibile valore giuridico, idoneo a garantire interessi di natura pubblicistica.
Esso, difatti, permette la categorizzazione dei soggetti nelle relazioni sociali e giuridiche e, più precisamente, in taluni rapporti costituzionalmente rilevanti come il matrimonio e la genitorialità. Questi istituti, infatti, risulterebbero pregiudicati dalla possibilità di rettificare anagraficamente il sesso attribuito alla nascita, poiché questa eventualità aprirebbe l’ordinamento a forme non contemplate dalla legge come il matrimonio tra persone dello stesso sesso e la famiglia omogenitoriale.

La Corte fa riferimento, inoltre, anche alla giurisprudenza della Corte EDU in materia di identità di genere (Y.T. v. Burgaria; P.H. v. Bulgaria), evidenziando come quest’ultima abbia sempre considerato necessario, nella definizione dei procedimenti per la rettificazione del sesso anagrafico a livello statale, operare un bilanciamento tra l’interesse individuale ad essere riconosciuti secondo la propria identità di genere e gli interessi pubblicistici coinvolti.
A tal proposito, però, SCC precisa, in primis, che, sebbene idonea a prevalere sulle leggi nazionali con essa in contrasto, la giurisprudenza CEDU sia comunque di rango inferiore rispetto alla Costituzione. Da ciò deriva che debba sempre prevalere il significato costituzionale di sesso, ovvero quello ancorato al dato biologico. Inoltre, sebbene tale significato possa nel tempo evolvere, anche con riferimento ai rapporti familiari giuridicamente rilevanti, tale evoluzione deve essere sempre improntata a criteri di prevedibilità e chiarezza, in modo da garantire la certezza del diritto.
In secondo luogo, la Corte evidenzia come, proprio operando il bilanciamento richiesto dalla Corte di Strasburgo, alla luce delle conseguenze che la possibilità di procedere alla rettificazione del sesso anagrafico produrrebbe sul matrimonio e sulla genitorialità, nel caso della Bulgaria a prevalere debba essere l’interesse pubblicistico, che dal riconoscimento giuridico dell’identità di genere sarebbe inevitabilmente pregiudicato.

Il testo completo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download.

Maria Vittoria Izzi
Pubblicato il: Lunedì, 20 Febbraio 2023 - Ultima modifica: Martedì, 15 Luglio 2025
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