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Corte di Cassazione - sez. V pen. - sent. 13525/2015: maternità surrogata all’estero e alterazione di stato
10 marzo 2016

La Cassazione penale ha rigettato un ricorso avverso un provvedimento di assoluzione pronunciato dalla Corte d’Appello di Napoli, in un procedimento penale per il reato di falsa attestazione relativamente alla trascrizione di un atto di nascita in un minore nato all’estero da maternità surrogata.

Numero
13525
Anno
2015

I due imputati sono registrati all’anagrafe quali genitori di un bambino nato in Ucraina, attraverso la maternità surrogata. La madre naturale è una cittadina ucraina che aveva acconsentito a che i genitori committenti, imputati nel procedimento penale per i reati di alterazione di stato e falsa attestazione a un pubblico ufficiale, venissero indicati quali madre e padre del bambino nel certificato di nascita.

Ai fini della procreazione erano stati utilizzati gli ovuli di una donatrice e i gameti maschili del padre committente.

La Corte d’Appello di Napoli aveva assoluto gli imputati poiché si erano limitati a chiedere la trascrizione agli ufficiali dello stato civile di un atto di nascita formatosi all’estero in modo conforme alla lex loci e per tale ragione non avevano commesso alcun falso.

Contro la sentenza della Corte d’Appello proponeva ricorso in Cassazione il Procuratore della Repubblica, lamentando la violazione dell’articolo 12 della legge n. 40/2004 (divieto di maternità surrogata) e lamentando vizi di motivazione e violazione di legge nella sentenza impugnata che aveva erroneamente considerato l’atto di nascita da trascrivere quello recante i nomi dei genitori committenti e non il primo atto, recante il nome della madre naturale.

La Cassazione rileva l’infondatezza della parte del ricorso centrata sulla violazione del divieto di maternità surrogata previsto dalla legge n. 40/2004, dal momento che l’atto è stato compiuto all’estero: «Occorre, infatti, considerare che, al di là delle contrapposizioni dottrinali, è controversa anche presso la giurisprudenza la questione se, per punire secondo la legge italiana il reato commesso all’estero, sia necessario che si tratti di fatto previsto come reato anche nello stato in cui fu commesso».

Con il secondo motivo di ricorso, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli lamentava l’erronea applicazione, da parte della Corte d’Appello, dei rati di cui agli articoli 567 (Alterazione di stato), 495 (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) e 476 (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) del codice penale.

La Cassazione osserva che ai fini della configurabilità del reato di alterazione di stato è necessario che l’imputato svolga un’attività materiale che costituisca un quid pluris rispetto alla mera falsa dichiarazione, un’alterazione destinata a riflettersi sulla formazione dell’atto di nascita. Nel caso di specie, invece, l’atto di nascita è formato in modo conforme alla legge del luogo nel quale esso è stato redatto.

Anche con riguardo al reato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale, la Cassazione rileva che non vi sia stato alcun falso, dal momento che l’ufficiale di stato civile si è limitato a trascrivere un certificato di nascita formatosi all’estero in modo conforme alla lex loci.

Viene dichiarato infondato anche il motivo del ricorso relativo alla falsa attestazione dinanzi a un pubblico.

La Cassazione rigetta integralmente il ricorso. Il testo della sentenza è disponibile nel box download.

Lucia Busatta
Pubblicato il: Giovedì, 10 Marzo 2016 - Ultima modifica: Venerdì, 14 Giugno 2019
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