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Corte di Cassazione – sez. III civ. – sent. 30727/2019: obbligo di informazione e responsabilità medica
26 novembre 2019

Il medico che formuli una diagnosi sulla base di esami che non hanno permesso di rilevare anomalie fetali, ha l’obbligo di informare la paziente della possibilità di ricorrere a centri con un più elevato livello di specializzazione, in vista dell'esercizio del diritto della gestante di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti

Numero
30727
Anno
2019

Durante la gravidanza di MM, i coniugi MM e PP, si sono rivolti alla dottoressa DD, presso il Centro Servizi Sanitari (CSS), per effettuare due ecografie, dalle quali il feto era risultato in perfetta salute. Alla nascita, poi, si è palesato che il figlio neonato (GG) fosse affetto da malformazioni che non erano state diagnosticate in sede di visita prenatale.

MM e PP, a causa della grave malformazione, anche perché inattesa, espongono di aver subito un trauma psichico, con pesanti ripercussioni psicologiche su loro e l’altro figlio della coppia (FF). I coniugi, quindi, hanno convenuto in giudizio la dottoressa DD e il CSS, chiedendo al Tribunale di condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni conseguenti al trauma psicologico patito.

Il Tribunale ha rigettato la domanda, rilevando la correttezza dell’operato del medico. La Corte d’Appello di Roma, confermando la decisione del giudice di primo grado, ha evidenziato inoltre l’assenza di elementi di rischio tali da indicare la necessità di accertamenti più approfonditi, idonei ad indagare anomalie al fine di individuare l’eventuale presenza della malformazione da cui è poi risultato affetto GG.

La Suprema Corte, invece, ha ritenuto che il medico non abbia agito secondo i parametri di diligenza. Nel caso in oggetto, infatti, il problema non sarebbe stato quello di accertare l’obbligatorietà dello studio delle anomalie, ma l’effettuazione del tutto errata di tale studio, culminata nella refertazione della totale assenza di anomalie nel feto.

In particolare, la III sezione afferma che, “in tema di responsabilità medica, il sanitario che formuli una diagnosi di normalità morfologica del feto anche sulla base di esami strumentali che non ne hanno consentito, senza sua colpa, la visualizzazione nella sua interezza, ha l'obbligo d'informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un centro di più elevato livello di specializzazione, in vista dell'esercizio del diritto della gestante di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti” (§5).

Il testo della sentenza è disponibile al link e nel box download.

Marco Poli
Pubblicato il: Martedì, 26 Novembre 2019 - Ultima modifica: Martedì, 11 Febbraio 2020
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