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Corte di Cassazione – sez. I civ. – sent. 18222/2019: autodeterminazione – consenso informato – psicoterapia – prescrizione
5 luglio 2019

La prescrizione giudiziaria o l’invito giudiziale, rivolti ai genitori, di un percorso psicoterapico per il sostegno alla genitorialità è in contrasto con gli artt. 13 e 32 Cost.

Numero
18222
Anno
2019

Il caso di specie origina dalla controversia tra la sig.ra M.P. e il marito B.G. circa l’affidamento della figlia minore.

Il Tribunale di Terni, con il provvedimento del 26/07/2017, si è pronunciato prescrivendo alla madre di intraprendere un percorso psicoterapico al fine di superare criticità riscontrate nell’esercizio del ruolo genitoriale.

Tale pronuncia, impugnata, è stata poi confermata con decreto del 15/01/2018 della Corte d’Appello di Perugia, che ha però riqualificato la prescrizione, intendendola come mero invito giudiziale, rimettendo alla signora la libertà di accoglierlo o disattenderlo.

La Suprema Corte, richiamando quanto già statuito in Cass. 13506/2015, ha affermato che la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapico individuale e di un altro, di coppia, di sostegno alla genitorialità comporta un condizionamento in contrasto con gli artt. 13 e 32, co. 2 Costituzione.

Relativamente all’invito giudiziale oggetto del ricorso, ha precisato che “se è pur vero che il decreto impugnato non ha imposto un vero e proprio obbligo alla ricorrente di intraprendere un percorso psicoterapico per superare le criticità del suo rapporto madre-figlia, avendo esplicitato che si tratta di un invito giudiziale, è indubbio che tale statuizione integri una forma di condizionamento idonea ad incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria salute, garantita dall’art. 32 della Costituzione”.

Il testo integrale della sentenza è disponibile nel box download.

Marco Poli
Pubblicato il: Venerdì, 05 Luglio 2019 - Ultima modifica: Mercoledì, 20 Novembre 2019
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