La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge Regione siciliana 5 giugno 2025 n. 23 relativo all’assegnazione alle aree funzionali dedicate all’interruzione di gravidanza (IVG) di “personale non obiettore di coscienza”, indicando l’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni impugnate.
Corte costituzionale – sentenza 42/2026 – misure regionali di attuazione della l. 194/1978
11 febbraio 2026
Il ricorso statale ha ad oggetto l’art. 2, comma 3, della legge Regione siciliana 5 giugno 2025 n. 23 in quanto tale disposizione consentirebbe di predisporre procedure di concorso per l’assunzione di personale riservate ai non obiettori di coscienza.
Secondo il ricorrente, la disposizione viola l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in riferimento alla materia “ordinamento civile” e in particolare, con le norme interposte - gli artt. 35, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 165 del 2001, l’art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 487 del 1994 e l’art. 9, quarto comma, della legge n. 194 del 1978 - che non ammettono concorsi riservati al personale non obiettore.
Inoltre, la disposizione censurata si pone in contrasto con gli artt. 3, 51, primo comma e 97 Cost. poiché i concorsi “riservati” determinerebbero una discriminazione «(…) [de]gli aspiranti a causa delle loro convinzioni morali e pregiudicherebbe il buon andamento dell’amministrazione attraverso un requisito escludente che prescinde dalle capacità professionali e, quindi, dal merito dei candidati». Infine, non è conforme gli artt. 2, 19 e 21 Cost. in quanto «(…) indurrebbe gli individui a privilegiare le proprie necessità e aspirazioni personali e di vita rispetto alle ragioni della propria coscienza, così «minando la relativa libertà» (punto 10, Considerato in diritto).
Preliminarmente, la Corte ha ricostruito il quadro giuridico applicabile alla fattispecie, concernente la disciplina dell’obiezione di coscienza con particolare riferimento all’IVG. Nello specifico, l’art. 9 della l. 194/1978 ha previsto da un lato che il personale sanitario possa sollevare obiezione di coscienza ed essere dunque esonerato dalle procedure e dagli interventi necessari all’IVG, dall’altro lato ha stabilito che «[g]li enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti» (punto 12.3, Considerato in diritto).
La Corte, richiamando la propria giurisprudenza in materia, ha riconosciuto che «"(…) la sfera intima della coscienza individuale” rappresenta “un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate dall’assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili (c.d. obiezione di coscienza)” (sentenza n. 467 del 1991)». Tuttavia, ha altresì osservato che la libertà di coscienza non sia illimitata e incondizionata e che il legislatore possa contemperarla con «contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale (sentenza n. 467 del 1991)» (punto 12.2, Considerato in diritto).
Alla luce della cornice normativa e giurisprudenziale delineata, la Corte ha accolto l’interpretazione sostenuta dalla Regione Sicilia, resistente in giudizio, secondo la quale la legge si limita a disporre l’attuazione di misure di natura organizzativa alle aziende sanitarie locali al fine di «assicurare la funzionalità delle aree IVG» (punto 13, Considerato in diritto).
Con l’art. 2, comma 1 della legge impugnata, infatti, il legislatore regionale ha sancito l’obbligo per le aziende sanitarie e ospedaliere del Servizio sanitario regionale di istituire, «laddove non siano già presenti, le aree funzionali dedicate all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) (…)» e, eventualmente, il ricorso alle «ordinarie procedure di reclutamento», al fine di «reintegrare le aree funzionali», intese come le «tradizionali» procedure di reclutamento e non riservate ai soli non obiettori (punto 13.1, Considerato in diritto).
Questo dato è poi confermato dal fatto che, anche laddove la Regione avesse inteso introdurre concorsi pubblici riservati, l’eventuale qualificazione di “non obiettore” non rileverebbe in sede di ammissione al concorso, potendo il personale sanitario manifestare il proprio diritto di coscienza in qualsiasi momento del rapporto di lavoro, dunque anche a seguito dell’accesso al concorso e dell’eventuale assunzione (punto 13, Considerato in diritto).
Pertanto, la Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3 della legge della Regione siciliana 5 giugno 2025, n. 23, indicando l’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione: «La norma regionale, quindi, si limiterebbe a imporre alle aziende sanitarie l’obbligo di assicurare la funzionalità delle aree IVG, ma i concorsi resterebbero certamente aperti anche agli obiettori, dal momento che l’eventuale «qualificazione di “non obiettore”» non rileverebbe, a monte, nella fase di ammissione ai concorsi stessi, ma solo, a valle, in quella della successiva «assegnazione funzionale» dei vincitori».
Il testo completo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download.