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Corte costituzionale - sent. 27/1975: illegittimità parziale del reato di aborto
18 febbraio 1975

Il caso riguarda l’interruzione volontaria di gravidanza in Italia, prima dell’emanazione della legge n. 194/78.

La questione di costituzionalità si riferiva in particolare all’art. 546 del codice penale nella parte in cui puniva chi cagionasse l’aborto di una donna consenziente anche qualora fosse stata accertata la pericolosità della gravidanza per il benessere fisico o per l’equilibrio psichico della gestante, senza che ricorressero gli estremi dello stato di necessità.

Numero
27
Anno
1975

In base all’articolo 54 del codice penale, applicato dalla giurisprudenza di merito anche ai casi di aborto, non è infatti punibile chi abbia commesso il fatto solo nel caso in cui sia «stato costretto  dalla  necessità  di  salvare  sé  o  altri  dal  pericolo  attuale  di  un danno grave alla persona». Tale esimente non poteva pertanto estendersi ai casi in cui il pericolo per la donna non fosse attuale o il danno non fosse grave.

Non vi rientrava quindi neanche il caso di specie in cui una donna, M.C., aveva abortito in vista del pericolo, non immediato, del peggioramento di una forte miopia.

Nel ritenere la questione fondata, la Corte costituzionale ha affermato che « (l)a condizione della donna gestante é del tutto particolare e non trova adeguata tutela in una norma di carattere generale come l'art. 54 c.p. che esige non soltanto la gravità e l'assoluta inevitabilità del danno o del pericolo, ma anche la sua attualità, mentre il danno o pericolo conseguente al protrarsi di una gravidanza può essere previsto, ma non é sempre immediato».  Inoltre, secondo la Corte “(l)a scriminante dell'art. 54 c.p. si fonda sul presupposto d'una equivalenza del bene offeso dal fatto dell'autore rispetto all'altro bene che col fatto stesso si vuole salvare. Ora non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi é già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare». La Corte ha dichiarato quindi l'illegittimità costituzionale dell'art. 546 c.p «nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venir interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo, grave, medicalmente accertato … e non altrimenti evitabile, per la salute della madre». Prima di giungere a tale conclusione la Corte ha precisato tuttavia che «l'esenzione da ogni pena di chi, ricorrendo i predetti presupposti, abbia procurato l'aborto e della donna che vi abbia consentito non esclude affatto, già de jure condito, che l'intervento debba essere operato in modo che sia salvata, quando ciò sia possibile, la vita del feto».

In allegato il file .pdf della sentenza (fonte: giurcost.org).

Elisabetta Pulice
Pubblicato il: Martedì, 18 Febbraio 1975 - Ultima modifica: Lunedì, 03 Giugno 2019
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