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Corte costituzionale - ord. 324/2013: reato di aborto colposo
11 dicembre 2013

La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, co. 1, della legge n. 194/1978.

Numero
324
Anno
2013

Il Tribunale di Treviso ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, co. 1, della legge 194/1978, nella parte in cui prevede, per il reato di interruzione colposa della gravidanza, la procedibilità d’ufficio, invece che a querela di parte.

L'ordinanza di remissione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento penale nel quale sono imputati alcuni medici per aver cagionato colposamente a una paziente, ormai prossima al parto, l’interruzione della gravidanza e la morte intrauterina del feto. La persona offesa aveva rimesso la querela presentata nei confronti dei medici, essendo stata integralmente risarcita dei danni subiti, ma il processo era proseguito, perché il reato contestato agli imputati era procedibile d’ufficio.

Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell'articolo impugnato per la «disparità di trattamento dal punto di vista processuale per l’ipotesi dell’aborto colposo rispetto all’ipotesi delle lesioni gravissime regolate dal codice penale».

Prima dell'approvazione della legge del 1978, l'aborto colposo non costituiva un reato autonomo, ma una circostanza aggravante del delitto di lesioni personali, procedibile a querela di parte.

Secondo la Corte costituzionale, il «regime di procedibilità dei reati coinvolge la politica legislativa e deve, quindi, rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, presupponendo bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale spesso assai complessi, sindacabili in sede di giudizio di legittimità costituzionale solo per vizio di manifesta irrazionalità». Di conseguenza, la decisione sulla procedibilità d'ufficio per il delitto di aborto colposo è «un'opzione di politica legislativa, che si sottrae ad una possibile censura di legittimità costituzionale». La previsione di un autonomo reato, inoltre, sottolinea la rilevanza di ulteriori interessi costituzionali rispetto all'ipotesi di lesioni personali.

La Corte dichiara perciò la questione manifestamente infondata.

Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download. Fonte: www.cortecostituzionale.it

Lucia Busatta
Pubblicato il: Mercoledì, 11 Dicembre 2013 - Ultima modifica: Giovedì, 06 Giugno 2019
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