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Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – Medmoune v. Francia – la decisione di interrompere trattamenti di sostegno vitale dell’equipe medica contraria alla volontà del paziente non viola l’art. 2 CEDU
5 febbraio 2026

La Corte europea dei diritti dell’Uomo ha affermato che la decisione dell’equipe medica di interrompere trattamenti di sostegno vitale di un individuo in uno stato di coma vegetativo irreversibile contraria alla volontà, già espressa, dello stesso non viola il diritto alla vita di cui all’art. 2 CEDU.

Numero
Ric. n. 55026/2022
Anno
2026

L’equipe medica di un signore in stato vegetativo permanente e irreversibile decideva di interrompere i trattamenti di sostegno vitale a cui era sottoposto in quanto l’eventuale prosecuzione degli stessi avrebbe configurato una forma di accanimento terapeutico.
Le sorelle e la moglie avevano proposto ricorso amministrativo urgente dinanzi al Tribunale di Lille, producendo copia della dichiarazione del paziente in merito alla volontà di essere mantenuto in vita, anche artificialmente, qualora avesse perso definitivamente coscienza e non fosse più stato in grado di comunicare. Il Tribunale, dunque, sospendeva la decisione dei medici poiché riteneva che non fosse stata considerata adeguatamente la volontà del paziente e che fossero stati gravemente violati il diritto alla vita e al consenso dello stesso.
A seguito di ulteriori valutazioni e consultazioni, un’equipe medica composta da ventuno membri, di cui due estranei a quella originaria, unanimemente confermava la decisione di interrompere i trattamenti di sostegno vitale. Tale decisione è stata adottata sulla base dell’art. L.1111-11 del codice della sanità pubblica, che riconosce al personale sanitario la possibilità di disattendere le direttive anticipate manifestatamente inappropriate o non conformi alla situazione medica (les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale).
Le ricorrenti, pertanto, impugnavano la decisione dinanzi al Consiglio di Stato, proponendo, nelle more della stessa, questione di costituzionalità dell’art. L.1111-11 del codice della sanità pubblica.
Il Consiglio costituzionale non ravvisava alcuna violazione della costituzione in quanto asseriva che le direttive anticipate non possono imporsi – in modo perentorio e incontrovertibile – in qualsiasi circostanza e che in capo al medico residua un margine di discrezionalità nella decisione, che è comunque sottoponibile a controllo giurisdizionale.
Il Consiglio di Stato, infine, respingeva il ricorso asserendo che nell’adozione della decisione fosse stata rispettata la collegialità e che la prosecuzione dei trattamenti costituisse un’ostinazione irragionevole soprattutto alla luce dell’assenza di una prospettiva di miglioramento delle condizioni del paziente.

Le ricorrenti hanno, quindi, presentato ricorso alla Corte EDU ritenendo che la disposizione di cui all’art. L. 1111-11 del codice della sanità pubblica, che consente al personale sanitario di disattendere le direttive anticipate qualora queste appaiano manifestatamente inappropriate, riconoscerebbe un margine di discrezionalità eccessivo e genererebbe un rischio di arbitrarietà, violando così l’art. 2 CEDU.

La Corte, anzitutto, asserisce che la discrezionalità relativa al contemperamento della tutela del diritto alla vita del paziente e la salvaguardia del diritto al rispetto della sua vita privata e della sua autonomia personale va esercitata conformemente agli obblighi discendenti in capo agli Stati dall’art. 2 CEDU (punto 38).
La Corte, quindi, nell’esaminare il ricorso considera e valuta in particolare tre aspetti:

  • l’esistenza di un quadro normativo compatibile con la disposizione di cui si asserisce la violazione (cadre législatif compatible avec les exigences de cette disposition);
  • la considerazione della volontà del paziente e dei suoi familiari e dell’opinione di personale medico esterno all’equipe medica che si occupa direttamente del paziente (des souhaits précédemment exprimés par le patient et par ses proches, ainsi que l’avis d’autres membres du personnel médical);
  • la possibilità di ricorso giurisdizionale in caso di dubbio sulla decisione migliore da adottare nell’interesse del paziente (la possibilité d’un recours juridictionnel) (punto 39).

Con riferimento al primo profilo la Corte osserva che il legislatore francese, nel riconoscere la possibilità di esprimere anticipatamente le proprie volontà in merito ai trattamenti di sostegno vitale, non ha attribuito carattere vincolante a tali eventuali dichiarazioni. Tale scelta è conforme al combinato disposto di cui agli artt. 2 e 8 CEDU che, ancorché riconosca il diritto all’autonomia personale come elemento del diritto al rispetto della vita privata, non impone agli Stati membri di attribuire efficacia vincolante alle dichiarazioni anticipate in quanto aspetto oggetto di discrezionalità legislativa, come già ampiamente riconosciuto nella consolidata giurisprudenza della Corte – tra cui nella sentenza Lambert v. Francia. Inoltre, l’art. L. 1111-11, prevedendo la collegialità del processo decisionale, l’obbligo di informazione del paziente, di un fiduciario da lui designato o di un familiare e di motivazione della decisione di rifiuto di attuazione delle direttive anticipate e la possibilità di ottenere un controllo giurisdizionale sulla decisione, fornisce delle garanzie in grado di prevenire il rischio di arbitrarietà. (punti 45-48)
In merito al secondo aspetto, la Corte rileva che non può essere censurata la condotta dei medici che nella seconda decisione, adottata all’unanimità e ampiamente motivata, hanno considerato le dichiarazioni di volontà del paziente e le ragioni di opposizione dei familiari e hanno altresì consultato due medici esterni all’equipe del reparto di rianimazione che assisteva il paziente (punti 52-57).
Infine, con riferimento alla terza questione, la Corte constata che le ricorrenti hanno potuto esperire i rimedi giurisdizionali – ed ottenere una prima pronuncia di sospensione della decisione - previsti nell’ordinamento francese che consentono ai giudici di vagliare anche nel merito le decisioni (punti 59-67).

In virtù di queste considerazioni, la Corte ritiene che le autorità nazionali abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’art. 2 CEDU e che pertanto non vi sia stata alcuna violazione.

Il testo completo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download.

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Ilaria Zanotto
Pubblicato il: Giovedì, 05 Febbraio 2026 - Ultima modifica: Mercoledì, 08 Aprile 2026
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