Vai menu di sezione

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo – Caso Charlie Gard: ricorso inammissibile
27 giugno 2017

La Corte di Strasburgo ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai genitori di Charlie Gard contro le sentenze delle Corti interne che autorizzavano l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale.

Numero
ric. n. 39793/17
Anno
2017

La Corte Edu si pronuncia dopo l’ordinanza della Corte Suprema del Regno Unito che dichiarava inammissibile il ricorso dei genitori del neonato affetto da una grava grave patologia mitocondriale, avverso la decisione della Corte d’Appello di autorizzare l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale e l’avvio della terapia palliativa.

I genitori avevano presentato un ricorso alla Corte di Strasburgo lamentando la violazione degli articoli 2 (diritto alla vita) e 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) della Cedu da parte del Regno Unito nei confronti loro e del minore: l’autorizzazione all’interruzione delle terapie di sostegno vitale costituirebbe, secondo i ricorrenti, una violazione delle obbligazioni positive dello Stato per la tutela del diritto alla vita e della libertà degli individui. Essi invocavano inoltre la violazione degli articoli 6 (diritto ad un processo equo) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu nei loro confronti, sostenendo che la Corte d’Appello avesse definito la loro decisione genitoriale di proseguire i trattamenti tale da causare un “significant harm” al figlio. Secondo i ricorrenti, inoltre, i giudici inglese hanno interferito in modo non proporzionato nel loro diritto al rispetto della vita privata e familiare.

La decisione della Corte

Sulla violazione dell’articolo 2

Con riguardo alla supposta violazione dell’art. 2, afferma che le obbligazioni positive dello Stato per la tutela del diritto alla vita non possono essere interpretate in modo tale da comprendere anche un dovere di garantire cure non (ancora) autorizzate. Rispetto alla possibilità di interrompere trattamenti di sostegno vitale in un soggetto che non ha mai potuto esprimere la propria volontà, basandosi sui principi affermati nelle sentenze Lambert e Glass, la Corte ritiene che il diritto britannico presenti un quadro normativo e applicativo compatibile con l’articolo 2 e adeguato al livello di tutela richiesto dalla Convenzione. Inoltre, rispetto alla possibilità di tenere comunque in considerazione la volontà e la posizione giuridica del minore, la Corte Edu ritiene che questa sia stata soddisfatta dalle Corti britanniche che hanno assicurato la rappresentanza in giudizio di Charlie per mezzo del suo tutore, appositamente nominato, e che hanno preso in considerazione il parere dei medici direttamente coinvolti e di altri esperti esterni.

La parte del ricorso fondata sulla violazione dell’art. 2 viene considerata manifestamente inammissibile.

La Corte considera manifestamente infondate anche le parti del ricorso relative alla lamentata violazione degli articoli 5 e 6 Cedu.

Sulla violazione dell’art. 8 Cedu

Nel ricorso, la violazione dell’art. 8 Cedu viene lamentata solo nei confronti della posizione dei genitori (non rispetto alla posizione di Charlie). La Corte Edu ritiene anche questa parte di ricorso manifestamente infondata perché l’approccio delle Corti britanniche nei confronti dei ricorrenti non è stato né arbitrario né sproporzionato: «Therefore, examining the decisions taken by the domestic courts in light of those considerations, the Court recalls that they were meticulous and thorough; ensured that all those concerned were represented throughout; heard extensive and high-quality expert evidence; accorded weight to all the arguments raised; and were reviewed at three levels of jurisdiction with clear and extensive reasoning giving relevant and sufficient support for their conclusions at all three levels. Accordingly, the Court does not see any element suggesting that those decisions could amount to an arbitrary or disproportionate interference».

Il ricorso viene quindi rigettato nella sua interezza perchè inammissibile.

Il testo della decisione è disponibile nel box download. A questo link le sentenze della High Court e della Court of Appeal; a questo link la decisione della Supreme Court.

Lucia Busatta
Pubblicato il: Martedì, 27 Giugno 2017 - Ultima modifica: Lunedì, 24 Giugno 2019
torna all'inizio