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Consiglio di Stato - sent. 3297/2016: ticket per PMA eterologa
23 giugno 2016

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar Lombardia n. 2271/2015, in cui era stata dichiarata l’illegittimità delle delibere con le quali la Giunta della Regione Lombardia aveva stabilito di porre a carico delle coppie l’intero costo delle prestazioni per la PMA di tipo eterologo.

Numero
3297
Anno
2016

Riportiamo di seguito i passaggi principali della sentenza, il cui testo completo è disponibile nel box download.

La Regione Lombardia aveva presentato ricorso contro tale decisione, sulla base di due motivi:

1. Pur richiamandosi alla categoria dei “diritti finanziariamente condizionati”, il Tar Lombardia afferma che «in ogni caso la ristrettezza di risorse non potrebbe determinare il completo sacrificio delle posizioni giuridiche dei soggetti che volessero avvalersi della fecondazione eterologa». Ciò si porrebbe in contrasto con i principi su cui si regge il sistema sanitario, in base ai quali il costo di prestazioni non essenziali (ossia non rientranti nei LEA) non può gravare sulla collettività. Al di fuori dei LEA, le Regioni possono scegliere quali prestazioni erogare a carico del proprio bilancio e tale decisione rientra nella «insindacabile discrezionalità» della Regione.

2. Anche se la fecondazione omologa e quella eterologa sono due species dello stesso genus, il divieto di fecondazione eterologa è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale nel 2014 e a suo tempo la scelta sulla finanziabilità a carico del servizio sanitario regionale della PMA con donazione di gameti esterni alla coppia non è risultata praticabile alla Regione. Tali decisioni, come affermato nel primo motivo di appello, sono frutto di scelte discrezionali, sindacabili solo se manifestamente irrazionali.

Nelle motivazioni della propria decisione il Consiglio di Stato si sofferma sulla qualificazione delle tecniche di PMA (sia omologa che eterologa) quali prestazioni sanitarie, ricordando anche che prima dell’approvazione della legge n. 40/2004 le tecniche di fecondazione eterologa non erano vietate: «Sulla questione se le tecniche di fecondazione assistita (omologa od eterologa), rientrino propriamente nel concetto di «cura» e siano oggetto di «prestazioni mediche», ovvero se costituiscano un mero «sostegno alla coppia», si è pronunciata la Corte Costituzionale, che – con le sentenze n. 162 del 2014 e n. 96 del 2015 – ha posto in rilievo come tali tecniche incidano sulla salute, fisica e certamente psichica, della coppia ed anzi riguardi quel «nucleo irriducibile del diritto alla salute», inteso sia quale irrinunciabile libertà dell’individuo, sia quale diritto sociale ad una prestazione essenziale da parte del Servizio Sanitario Nazionale».

A partire dal 2014 si sono effettivamente verificate alcune disparità di trattamento fra le varie Regioni con riguardo alle condizioni di accesso alla PMA di tipo eterologo, in assenza dell’emanazione di specifiche disposizioni da parte del Parlamento nazionale (e, con riguardo al caso di specie, da parte della Regione Lombardia).

In seguito alla sentenza della Corte costituzionale, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha adottato un documento dedicato alla «Definizione tariffa unica convenzionale per le prestazioni di fecondazione eterologa», nel quale ha evidenziato la necessità di considerare «la PMA (sia l’omologa che l’eterologa) un LEA, in attesa, come richiesto, del loro inserimento nel DPCM sui livelli essenziali di assistenza che, come previsto nel Patto per la Salute 2014-2016, dovrà essere rivisto entro la fine dell’anno».

Alla luce di tali premesse, il Consiglio di Stato ritiene infondati entrambi i motivi di ricorso presentati dalla Regione Lombardia.

Quanto ai limiti del sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità dell’amministrazione regionale nella decisione sulle condizioni e i limiti per l’erogazione delle prestazioni sanitarie, i giudici rilevano che la valutazione debba attenersi ai «profili di evidente illogicità, di contraddittorietà, di ingiustizia manifesta, di arbitrarietà o di irragionevolezza nella scelta amministrativa».

Il primo dei limiti che la Regione incontra nella ponderazione delle proprie decisioni è proprio quello finanziario che, però deve essere commisurato anche all’esigenza di un «eguale riconoscimento, a parità di sostanziali condizioni, da parte degli altri aventi diritto».

«La Regione deve garantire ragionevolmente il medesimo trattamento a tutti i soggetti che versino nella stessa sostanziale situazione di bisogno, a tutela del nucleo irriducibile del diritto alla salute (art. 32 Cost.), quale diritto dell’individuo e interesse della collettività, o di altri costituzionalmente rilevanti – qui, in particolare, quelli di cui agli artt. 2, 3, 29 e 31 Cost. – e in applicazione, comunque, del superiore principio di eguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3, comma secondo, Cost.». Dunque, pur a fronte della limitatezza delle risorse finanziarie, l’amministrazione regionale non può ignorare «una domanda di prestazione sanitaria che si faccia portatrice di interessi sostanziali parimenti bisognosi di risposta».

La discrezionalità amministrativa in questo campo, pur avendo un certo margine di politicità, «non può penalizzare in modo indiscriminato altri interessi, parimenti meritevoli di tutela, senza giustificarne le ragioni». Non possono, quindi, esserci discriminazioni tra le coppie che si possono avvalere della fecondazione omologa e quelle che, in base ai principi espressi dalla Corte costituzionale, possono legittimamente ricorrere a quella eterologa.

Quanto alla mancata inclusione della fecondazione eterologa nei LEA che, secondo la Regione, varrebbe a giustificare la decisione di porre a carico delle coppie l’intero costo delle prestazioni per la PMA di tipo eterologo, il Consiglio di Stato sottolinea che «L’inclusione di una prestazione nei L.E.A. costituisce la premessa perché il nucleo irriducibile del diritto alla salute sia garantito, ma è pur vero che la non (ancora avvenuta) inclusione della prestazione tra i L.E.A. non esclude che tale nucleo irriducibile possa essere vulnerato, se non vanificato del tutto».

«La distinzione tra situazioni identiche o analoghe, senza una ragione giuridicamente rilevante, integra un’inammissibile disparità di trattamento nell’erogazione delle prestazioni sanitarie e, quindi, una discriminazione che, oltre a negare il diritto alla salute (art. 32 Cost.), viola il principio di eguaglianza sostanziale, di cui all’art. 3, comma secondo, Cost. e il principio di imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 Cost.».

Lucia Busatta
Pubblicato il: Giovedì, 23 Giugno 2016 - Ultima modifica: Lunedì, 17 Giugno 2019
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