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Consiglio di Stato – Sentenza 17 febbraio 2022: “pillola dei cinque giorni dopo” senza prescrizione medica anche per minorenni
17 febbraio 2022

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado del Tar Lazio che ammetteva la possibilità di fornire il farmaco “EllaOne” (c.d. “pillola dei cinque giorni dopo”) senza necessità di prescrizione medica anche a minorenni.

Numero
08493
Anno
2022

Con determina dell’8 ottobre 2020, AIFA ha modificato il regime di fornitura del medicinale “EllaOne”, comunemente noto come “pillola dei cinque giorni dopo”, eliminando la necessità di ottenere una prescrizione medica per la sua assunzione anche nei riguardi delle donne minori di anni diciotto.

Diverse associazioni pro-vita hanno impugnato il provvedimento, lamentando, tra l’altro, la violazione delle disposizioni normative in materia di consenso informato (legge 219/2017), di interruzione volontaria di gravidanza (legge 194/1978) e del codice del consumo (d. lgs. 205/2006).

Riguardo le norme in materia di consenso informato, secondo gli appellanti l’eliminazione della prescrizione medica violerebbe, da un lato, il diritto del minore ad una corretta informazione (non essendo sufficiente il foglietto informativo di accompagnamento), dall’altra, il diritto dei titolari della responsabilità genitoriale a sostituirsi al minore, pur tenendone in considerazione la volontà, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore.

Le norme sul consenso informato riguardano, secondo la lettera della legge, “trattamenti sanitari e accertamenti diagnostici” che, secondo l’art. 32 Cost. e l’art. 22 della legge 833/1978 (Servizio Sanitario Nazionale), devono essere di norma volontari: questa nozione include ogni atto prescritto dal personale sanitario, diagnostico o terapeutico, ma non la dispensazione di medicinali e farmaci da banco. Applicare la disciplina al caso di specie implicherebbe un’inversione del rapporto tra trattamento e consenso: in questo caso viene in rilievo, infatti, la volontaria assunzione di un farmaco per il quale le Autorità sanitarie non hanno previsto la prescrizione medica. 

La lettura costituzionalmente orientata della disciplina del consenso informato impone la protezione del diritto alla vita, alla salute, alla dignità personale e all’autodeterminazione e quest’ultimo diritto sarebbe messo a rischio nel caso si pretendesse la necessità del consenso dei genitori.

In riferimento quindi alla legge sull’interruzione di gravidanza, il farmaco “EllaOne” non va confuso con i farmaci usati per l’interruzione volontaria di gravidanza, in quanto il meccanismo del farmaco è anti-ovulatorio e agisce prima dell’impianto dell’embrione: non è configurabile, dunque, alcuna violazione della normativa sull’interruzione di gravidanza. La scelta dell’Amministrazione, tra l’altro, è intervenuta sei anni dopo la raccomandazione dell’EMA in tal senso, rispetto alla quale l’Italia era rimasto l’unico Stato indifferente insieme all’Ungheria. La scelta è supportata da valide leggi scientifiche, correttamente applicate al caso di specie. 

Per quanto riguarda le censure relative al codice del consumo, premesso che la questione è da ritenersi inammissibile perché estranea agli scopi statutari delle associazioni ricorrenti, comunque la Corte ha ritenuto il foglietto illustrativo del farmaco esaustivo, non ingannevole e non fuorviante, quindi compatibile rispetto alla disciplina del consenso informato e non integrante una pratica commerciale ingannevole.

Il testo della sentenza è disponibile nel box download.

Beatrice Carminati
Pubblicato il: Giovedì, 17 Febbraio 2022 - Ultima modifica: Venerdì, 22 Aprile 2022
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