Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21-ter, comma 1, del d.l. n. 113/2016 per incompatibilità con l’art. 3 della Costituzione. L’articolo è illegittimo nella parte in cui stabilisce che l’indennizzo previsto per i soggetti nati nel 1958 e nel 1966 per le malattie provocate dalla somministrazione del farmaco talidomide decorra dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 2016, anziché della legge n. 244/2007, come stabilito per i soggetti nati tra il 1959 e il 1965.
In un processo per la definizione dello status del nato a seguito di GPA all’estero, la Corte federale tedesca (Bundesgerichtshof, BGH) ha stabilito per la coppia tornata in Germania la completa soggezione al diritto tedesco e quindi la necessità di iniziare una procedura di adozione del figlio nato all’estero con maternità surrogata.
La Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art. 3, commi 4 e 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.
Il Comitato ONU che monitora il rispetto del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali ha accertato la violazione da parte dell’Italia del diritto alla salute sessuale e riproduttiva di una coppia che aveva fatto ricorso alla procreazione assistita e che voleva donare alcuni degli embrioni generati, affetti da un grave difetto genetico, alla ricerca scientifica.
Il Tribunale di Roma ha ordinato al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, tramite l’Ambasciata italiana a Tripoli, di rilasciare un visto di ingresso in Italia a favore di un minore non accompagnato versante in precarie condizioni di salute.
La High Court of England and Wales ha deciso di non applicare la c.d. forfeiture rule (una regola che impedisce a chi ha illegalmente favorito, incoraggiato, consigliato o procurato la morte di un soggetto di approfittare dei benefici derivanti dalla morte dello stesso) a favore di Mrs. Ninian, una vedova che aveva aiutato il marito ad accedere alla pratica di suicidio assistito in Svizzera.
La Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
Prosegue la vicenda giudiziaria che aveva visto la Chamber della Second Section della Corte EDU pronunciare sentenza di condanna nei confronti del Belgio per violazione dell’art. 3 CEDU, sulla base del fatto che la mancanza della possibilità per il ricorrente di essere curato da un medico capace di esprimersi nella sua lingua (il tedesco), senza speranza di cambiamento, gli ha cagionato un dolore eccedente il livello di sofferenza intrinseco alla detenzione, tale da costituire un trattamento inumano e degradante, rigettando per il resto le istanze relative ad una possibile violazione dell’art. 5 CEDU [Rooman v. Belgio (Application no. 18052/11), § 91]. Viene adìta in appello dall’attore (parzialmente soccombente in primo grado) la Grand Chamber, la quale è chiamata a pronunciarsi sulla portata dell’art. 5 e sul suo rapporto con l’art. 3, data l’inerenza al caso concreto di entrambe le fattispecie.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha escluso la violazione dell’art. 8 Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare) da parte della legge maltese che prevede l’obbligo di presentazione un campione di DNA nel processo di accertamento della paternità, rigettando il ricorso del signor Mifsud che si era opposto a tale obbligo.
La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha accolto i ricorsi presentati nel 2013 e nel 2015 da 182 cittadini, i quali accusavano lo Stato Italiano di non aver adottato le misure legislative necessarie per preservare la loro salute e l'ambiente, e di non aver fornito sufficienti informazioni sull’inquinamento causato dall’ILVA e sui correlati rischi per la salute.