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Nuove dimensioni della ragionevolezza? La ragionevolezza scientifica come parametro della discrezionalità legislativa in ambito medico-scientifico.

Simone Penasa

Articolo di Simone Penasa, pubblicato in Forum di Quaderni Costituzionali, in commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 162/2014.

Sommario

1. L'illegittimità del divieto di fecondazione eterologa: una definitiva conferma della fragilità strutturale della legge 40 del 2004. - 2. La giurisprudenza costituzionale e i limiti dell'intervento discrezionale del legislatore in ambito medico: verso il consolidamento del principio di ragionevolezza scientifica. - 3. La natura costituzionalmente necessaria della legge 40 e l'esigenza (inattuata) di garantire un ragionevole bilanciamento tra i diversi interessi costituzionali coinvolti. - 4. Il divieto di fecondazione eterologa e i motivi della sua illegittimità: l'emersione del diritto a diventare genitori e la conferma del diritto alla salute psichica della donna. - 4.1. La “scelta della coppia di diventare genitori e di formare una famiglia”: riconoscimento (implicito) di un diritto alla procreazione costituzionalmente garantito? - 4.2. Il “diritto alla salute” come base costituzionale della ragionevolezza scientifica delle leggi: lo spazio riservato alle valutazioni della scienza medica come limite alla discrezionalità legislativa. - 5. Una “chiamata alla responsabilità” del legislatore per un esercizio costituzionalmente (e scientificamente) ragionevole della funzione legislativa. - 6. Il “destino” della legge 40 come paradigma della ragionevolezza scientifica quale principio ordinamentale dell'esercizio del potere legislativo in ambito medico-scientifico.

Il testo completo dell'articolo è disponibile nel box download. 

Pubblicato il: Lunedì, 16 Giugno 2014 - Ultima modifica: Venerdì, 05 Luglio 2019
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