Il Senate Bill 480/2023 dell’Indiana, che vieta agli operatori sanitari di eseguire procedure di transizione di genere su persone di età inferiore ai 18 anni, è entrato in vigore dopo che la Corte d’Appello del Settimo Circuito ha annullato il blocco cautelare precedentemente disposto dal tribunale distrettuale. La Corte ha ritenuto che la normativa non violi il principio di “equal protection” sancito dal XIV emendamento, accogliendo così la posizione dello Stato.
US - Indiana - SB 480/2023: Procedure di transizione di genere per i minori
18 novembre 2024
Di seguito, i punti essenziali della disciplina e le ragioni della pronuncia:
Da un punto di vista prescrittivo, il SB 480/2023 introduce nell’Indiana Code il Chapter 22, alla cui Sezione 13 si statuisce che, fatta eccezione dei casi di seguito riportati, i medici e gli operatori sanitari non possono consapevolmente fornire procedure di transizione di genere a soggetti di età minore di anni 18, né aiutare o agevolare altri medici o operatori sanitari nel medesimo atto. I divieti suddetti non si estendono ai casi di disturbi dello sviluppo sessuale accertabili medicalmente o attraverso test biochimici o genetici. Sono altresì escluse dalla disciplina in esame le ipotesi in cui vi sia la necessità di curare una qualsiasi infezione, infortunio, disturbo o malattia causato o accentuato dall’esecuzione di una procedura di transizione di genere, nonché le ipotesi in cui sia accertata la presenza di disturbi, infortuni o malattie fisiche che, in assenza di intervento medico o chirurgico, pongano il paziente in imminente pericolo di morte o di menomazione delle principali funzioni corporee.
Da un punto di vista definitorio il SB 480/2023 fornisce, tra le altre, le definizioni di genere, sesso, transizione di genere e di procedure di transizione di genere. Ai sensi della Sezione 1 per gender qui si intende il profilo psicologico, sociale, culturale, e comportamentale dell’essere uomo o donna. La Sezione 12 definisce invece sex come il sesso biologico maschile o femminile determinato sulla base degli organi riproduttivi, dei cromosomi e dei profili degli ormoni endogeni. Per quanto riguarda il concetto di transizione di genere, viene definito dalla Sezione 3 nel modo che segue: per gender transition si intende quel processo in base al quale un soggetto passa dall’identificarsi e a vivere secondo un genere corrispondente al suo sesso biologico, all’identificarsi e a vivere secondo un genere non corrispondente al suo sesso biologico. Tale processo può comportare cambianti di ordine sociale, legale o fisiologico. Infine, ai sensi della Sezione 5, per gender transition procedures ci si riferisce a qualsiasi prestazione medica o chirurgica che abbia l’obbiettivo di modificare o rimuovere elementi anatomici o fisiologici del sesso dell’individuo, ovvero caratteristiche tipiche dello stesso. Sono altresì comprese nelle gender transition procedure le prestazioni mediche o chirurgiche finalizzate a creare caratteristiche fisiologiche o anatomiche che riproducano quelle di un sesso diverso da quello proprio dell’individuo. In quest’ultime sono comprese le prestazioni che, consapevolmente eseguite per realizzare una transizione di genere, forniscano ormoni bloccanti della pubertà (Sez. 11), ovvero la terapia dell’ormone per la transizione di genere (Sez. 4), nonché le genital e non genital gender reassignement surgeries (Sez. 6 e 8). Esulano dalla nozione di gender transition procedure le prestazioni medico-chirurgiche poste in essere per fronteggiare una delle situazioni indicate nel paragrafo precedente.
La realizzazione delle condotte vietate di cui supra costituisce una violazione del codice deontologico e sottopone il medico o l’operatore sanitario che le abbia integrate ad un accertamento disciplinare dell’ordine di cui fa parte. Il soggetto che abbia subito la violazione suddetta, nonché il genitore o tutore, ha diritto ad agire e difendersi in un processo civile o amministrativo, e a fare richiesta di rimedi risarcitori o reintegratori. Nel caso in cui sia accertata la violazione, il soggetto leso ha diritto ad un’opportuna compensazione delle spese legali. Il termine per proporre l’azione civile o amministrativa è di due anni dal momento in cui il fatto ha avuto luogo. Tale termine è tuttavia derogato nel caso in cui ad agire sia un minore attraverso le figure di un genitore, tutore o amico ovvero il soggetto, minore di anni 18 al momento del fatto, abbia compiuto la maggiore età al momento dell’azione. In quest’ultimo caso il soggetto ha tempo fino al compimento del ventottesimo anno di età per agire in giudizio.
Il testo completo della legge è disponibile nel box download.