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Ministero della Salute – decreto ministeriale sulle modalità di registrazione delle DAT nella Banca Dati nazionale
10 dicembre 2019

In data 10 dicembre 2019, il Ministro della salute ha firmato il Decreto Ministeriale contente il Regolamento e il Disciplinare Tecnico della Banca dati nazionale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 13 del gennaio 2020.

Numero
168

Con il decreto ministeriale in oggetto e il relativo Regolamento e Disciplinare Tecnico la legge n. 219/17 (qui la scheda) diviene pienamente operativa in tema di DAT, predisponendo la banca dati e quindi individuandone i contenuti, i soggetti che provvederanno alla sua alimentazione, le modalità di registrazione e di messa a disposizione delle disposizioni, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, le modalità e i livelli di accesso alla medesima. 

Il regolamento, composto da 12 articoli, individua nella Banca dati nazionale le funzioni di raccolta di copia delle disposizioni anticipate di trattamento di cui all'articolo 4 della legge n. 219 del 2017, di tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca e di piena accessibilità delle stesse sia da parte del medico che ha in cura il paziente, allorché per questi sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente sia da parte del fiduciario dal medesimo nominato (art. 1 co. 2).

L’articolo 3 dispone poi che i soggetti che andranno ad alimentare la Banca dati nazionale DAT, secondo le modalità fissate dal disciplinare tecnico, sono:

  • gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, e gli ufficiali di stato civile delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero
  • i notai e i capi degli uffici consolari italiani all'estero, nell'esercizio delle funzioni notarili
  • i responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT.

La Banca dati nazionale, come previsto dall'articolo 4, attraverso le modalità definite nel disciplinare tecnico, consente la consultazione dei documenti in essa contenuti ai seguenti soggetti:
a) il medico che ha in cura il paziente ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, attuare scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari, laddove per il disponente sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi;
b) il fiduciario, fino a quando conservi l'incarico;
c) il disponente. 

All'articolo 6 vengono poi previste particolari modalità di espressione delle DAT. Si dispone che, qualora le condizioni fisiche del paziente non consentano di redigere le DAT per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per scrittura privata, le stesse potranno essere espresse attraverso videoregistrazione o altri dispositivi che permettano alla persona con disabilità di comunicare (co.1). 

L’articolo 8 prevede poi che i dati personali presenti nella Banca dati nazionale saranno cancellati trascorsi dieci anni dal decesso dell'interessato. 

Infine, il regolamento all’articolo 10 chiarisce che le indicazioni, le modalità tecniche di trattamento dei dati e le misure tecniche di sicurezza saranno contenute in un disciplinare tecnico adottato con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare. In sede di prima applicazione, il richiamato disciplinare tecnico è stato allegato al regolamento in esame. 

Il testo del regolamento e il disciplinare tecnico sono disponibili nel box download.

Rosa Signorella
Pubblicato il: Martedì, 10 Dicembre 2019 - Ultima modifica: Lunedì, 25 Ottobre 2021
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