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L. 193/2023: Legge sul diritto all’oblio oncologico
7 dicembre 2023

È stata pubblicata sulla G.U. del 18 dicembre 2023 la Legge n. 193 del 7 dicembre 2023 entrata in vigore il 2 gennaio 2024, in materia di prevenzione delle discriminazioni e tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.

Numero
193

In linea con i diritti costituzionali e internazionalmente riconosciuti, la legge appena promulgata ha lo scopo di garantire la parità di trattamento, la non discriminazione e il diritto all’oblio delle persone guarite da malattie oncologiche (art. 1 co. 1).

Il diritto all’oblio oncologico viene definito dall’art. 1 co. 2 come “il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire in­formazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica”.

Con l’introduzione della legge in esame, le indagini sulle patologie pregresse di un soggetto sono proibite nei casi e alle condizioni stabilite.

Quanto ai casi in cui tale indagine risulta vietata, questi riguardano ambiti diversi tra loro, dal settore commerciale a quello familiare così come lavorativo. Contestualmente, sono necessarie, quali condizioni ostative a tali indagini, il completamento di un percorso di guarigione e il decorso di un certo lasso temporale senza che vi siano state ricadute.

La legge disciplina, in primo luogo, il caso dell’accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi (art. 2) stabilendo che non è ammessa la richiesta di informazioni, l’acquisizione di esse da altre fonti o le visite mediche di accertamento (art. 2 co. 4) relative alle patologie oncologiche sofferte in passato e di cui il trattamento si sia concluso senza epi­sodi di recidiva da più di dieci anni, ridotto a cinque se la patologia ha colpito una persona con meno di ventuno anni (art. 2 co. 1). Nel caso in cui le informazioni siano già state fornite, in violazione del diritto all’oblio oncologico, esse non potranno influenzare i rapporti contrattuali tra le parti (art. 2 co. 5). Analogamente, le clausole contrattuali in violazione del diritto all’oblio oncologico e successive all’entrata in vigore della legge in analisi si dovranno considerare nulle, lasciando tuttavia valido il contratto stipulato (art. 2 co. 6).

L’art. 3 prende invece in considerazione il diritto di famiglia, modificando l’art. 22 co. 4 della L. n. 184/83 in tema di indagini sulle condizioni dei genitori che hanno richiesto l’adozione o l’affidamento. Ai sensi del combinato delle norme citate, dunque, una pregressa patologia oncologica non può più essere oggetto di indagini da parte dei servizi socio-assistenziali o dei Tribunali per determinare l’idoneità o meno dei genitori che hanno fatto richiesta di adozione, sempre nel rispetto delle condizioni fissate dall’art. 2 (mancanza di ricadute e superamento di un determinato lasso temporale).

Infine, la norma disciplina le informazioni per l’accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale (art. 4). Nelle procedure concorsuali e selettive, pubbliche o private, qualora si richieda l’accertamento di requisiti psicofisici o di salute, non è possibile ricevere informazioni che violino il diritto all’oblio oncologico (con i soliti limiti di guarigione e temporali, già fissati all’art. 2).

Gli enti territoriali dovranno poi occuparsi di promuovere politiche attive per assicurare “eguaglianza di opportunità nel­l’inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella ri­qualificazione dei percorsi di carriera e re­tributivi” alle persone che in passato sono state affette da una patologia oncologica e sono guarite (art. 4 co. 2).

A questo link e nel box download il testo della L. n. 193/2023 sull’oblio oncologico.

Sibilla Pianta
Pubblicato il: Giovedì, 07 Dicembre 2023 - Ultima modifica: Giovedì, 25 Gennaio 2024
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