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Francia – Loi n. 2021-1017: legge sulla bioetica
2 agosto 2021

È stata pubblicata nel Journal Officiel del 3 agosto 2021 la LOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.

Numero
1017

Procedimento d’adozione.

In adempimento dell’art. 47 della precedente legge sulla bioetica (Loi n. 2011-814) che prevedeva una revisione della stessa entro un periodo massimo di sette anni dalla sua adozione, affidata al Comité consultatif national d’éthique (CCNE), il 2 agosto 2021 è stata adottata la Loi n. 2021-1017.

Le tappe del procedimento d’adozione della legge, descritte puntualmente sul sito del Senato, sono così ricostruite:

  1. L’Assemblée Nationale deposita il Progetto di Legge (n. 2187) dinnanzi al Parlamento il 24 luglio 2019 correlato da una Valutazione d’impatto e dal Parere del Consiglio di Stato.
  2. Il progetto viene adottato in prima lettura con modifiche dall’Assemblée Nationale il 15 ottobre 2019 (testo n. 343) e dal Senato il 4 febbraio 2020 (testo n. 55).
  3. Il progetto viene adottato in seconda lettura con modifiche dall' Assemblée Nationale il 31 luglio 2020 (testo n. 474) e poi dal Senato il 3 febbraio 2021 (testo n. 53).
  4. La Commissione Paritetica esprime disaccordo con un parere del 17 febbraio 2021.
  5. Il progetto viene adottato in nuova lettura, con modifiche, dall’ Assemblée Nationale il 9 giugno 2021 (testo n. 623).
  6. Il Senato l’ha respinto su nuova lettura il 24 giugno 2021 (testo n. 129).
  7. Il disegno di legge è stato adottato in via definitiva dall' Assemblée Nationale il 29 giugno 2021 (testo n. 640).
  8. Il Conseil Constitutionnel il 29 luglio 2021 giudica il disegno di legge conforme a Costituzione (decisione n. 2021-821).
  9. Promulgazione della legge il 2 agosto 2021.

Contenuto

Innanzitutto, la legge introduce nuove disposizioni sulla procreazione medicalmente assistita (PMA), estendendo la possibilità di accedervi anche a coppie di due donne e a donne single (art. 1): è la cd. PMA pour toutes.

Si riconosce poi il diritto ai soggetti nati tramite PMA di accedere alle informazioni e ai dati dei loro donatori, inserendo come condizione essenziale per effettuare la donazione stessa il consenso espresso alla registrazione dell’identità dei donatori e di un certo numero di loro informazioni non identificative (età, caratteristiche fisiche, paese di nascita etc.); in caso di rifiuto la donazione non potrà essere effettuata (art. 5).

Le coppie di donne che hanno intenzione di ricorrere a tecniche di PMA dovranno poi fare un riconoscimento anticipato del futuro nascituro alla presenza di un notaio (come potevano già fare in passato le coppie eterosessuali non sposate). Si tratta quindi di una sorta di “filiazione intenzionale” (art. 6).

Si consente poi sia agli uomini che alle donne l'autoconservazione dei gameti al di fuori di qualsiasi motivo medico, finora non consentita, in modo da poter accedere alla PMA anche in momenti successivi.

Per i bambini nati da GPA all’estero, invece, la trascrizione di un atto di stato civile straniero resta limitata al solo genitore biologico e il genitore "di intenzione" dovrà passare attraverso la procedura di adozione.

Vengono inoltre ampliate le possibilità di accedere ai trapianti di organi e alla donazione di corpi a scopi scientifici, così come modificate le norme relative alle donazioni di sangue per evitare discriminazioni basate sul sesso o sulle relazioni sessuali.

Gli artt. da 16 a 19 si occupano poi di disciplinare l’utilizzo di dati raccolti con l’intelligenza artificiale a scopo di cura, prevedendo che tale modalità di raccolta è subordinata al consenso espresso della persona sottoposta all’esame.

Viene disciplinata, inoltre, in maniera più puntuale la ricerca sugli embrioni, riaffermando alcuni divieti (es. creazione di embrioni ai fini di ricerca) e al contempo semplificando le domande di autorizzazione a tale ricerca e a quella sulle cellule staminali.

Infine, vengono introdotte altre disposizioni finalizzate, in generale, al miglioramento della sicurezza delle pratiche bioetiche e della loro organizzazione. Viene, ad esempio, soppresso il periodo di riflessione di una settimana in caso di interruzione medica della gravidanza (IMG), così come creata una nuova categoria di aborto, ovvero “l'interruzione volontaria parziale di una gravidanza multipla” (l'interruption volontaire partielle d'une grossesse multiple) in caso di messa a rischio della salute della donna, degli embrioni e dei feti (art. 28). Si introducono poi delle disposizioni volte alla tutela degli «Enfants présentant une variation du développement génital» (cd. bambini intersessuali), i quali, assieme alle loro famiglie, vengono informati dei trattamenti medici possibili e tutelati dal punto di vista dell’iscrizione nei registri dello stato civile (art. 30).

La legge contiene infine diverse misure sulla governance bioetica, estendendo il perimetro di azione del Comitéconsultatif national d’éthique (CCNE) alle questioni sollevate dai progressi scientifici in campi diversi da quelli della biologia, della medicina e della salute (ad esempio sviluppo dell'IA, ambiente). Il CCNE ospiterà poi ogni anno dibattiti pubblici su questioni etiche. 

Come nelle precedenti leggi di bioetica, viene poi rinnovata la clausola che impone la revisione periodica della legge entro sette anni. 

Nel box download e al seguente link il testo della legge.

Link correlati:

Dottrina

  • Penna T., PMA pour toutes, anonimato di donatori e donatrici di gameti e potenziali conseguenze discriminatorie dell’esclusione della GPA. Prime riflessioni sulla riforma della loi de bioéthique in Francia in BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto, (3), pagg. 439–456. doi: 10.15168/2284-4503-1794.
Rosa Signorella
Pubblicato il: Lunedì, 02 Agosto 2021 - Ultima modifica: Venerdì, 22 Dicembre 2023
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