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Francia - Conseil d’État : Avis sur un projet de loi relatif à la bioéthique
24 luglio 2019

Il Governo francese ha pubblicato il parere del Conseil d’État sul progetto di legge relativo alla bioetica. Il progetto, pur inserendosi nel “modèle bioéthique français”, si focalizza principalmente sullo sviluppo in campo medico-scientifico, sulla richiesta di una minore regolamentazione in ambito bioetico a favore del principio di libertà e autonomia e sulle evoluzioni giuridiche legate alla formazione di nuovi modelli di famiglia.

Il Conseil d’État è stato adito il 13 giugno 2019 per dare il suo parere sul progetto di legge relativo alla bioetica ai sensi dell'art. 39 della Costituzione francese. Dopo aver sottolineato la correttezza della procedura seguita per la redazione del progetto di revisione, il Consiglio di Stato francese chiarisce come il disegno di legge, composto da 32 articoli e diviso in sette titoli, si inscriva nella prospettiva dello sviluppo di un diritto internazionale ed europeo della bioetica. Si procede poi ad analizzare le singole revisioni e modifiche proposte.

Per quanto concerne la procreazione medicalmente assistita (assistance médicale à la procréation o AMP) il Conseil d’État, in linea con quanto già affermato nello studio preliminare pubblicato il 28 giugno 2018, ritiene che l’estensione delle condizioni di accesso all’AMP rientri nell’ambito della discrezionalità politica del legislatore. Il progetto di legge infatti elimina il requisito dell’infertilità patologica per accedere all’AMP e fonda quindi l’accesso a tale tecnica sulla realizzazione di un “projet parental”. Conseguentemente, si apre alle coppie di donne, sposate o no, e alle donne non sposate la possibilità di accedere all’AMP, mentre resta fermo il divieto di gestazione per altri (gestation pour autrui o GPA). È introdotta, inoltre, per tutti i candidati all’AMP una valutazione medica e psicologica da parte dell’équipe sanitaria del centro di AMP responsabile della procedura. A tal proposito, Il Consiglio di Stato non ravvede alcun ostacolo giuridico, ma sottolinea come l’introduzione di una tale valutazione possa creare del contenzioso giuridico in caso di esito negativo (p. 12-13).

A fronte di questa apertura, il Consiglio di Stato ritiene paradossale mantenere il divieto di inseminazione e trasferimento di embrioni post mortem: ciò implicherebbe che una donna, il cui il marito sia deceduto prima del completamento della procedura, dovrebbe rinunciare al suo già avviato progetto di AMP, ma potrebbe comunque accedere alla medesima tecnica da sola, ricorrendo ad un terzo donatore di gamete. Si raccomanda quindi al legislatore di autorizzare tali tecniche a condizione che sia verificata, a conferma del consenso del marito o del compagno defunto, l’ancora attuale sussistenza del progetto parentale e che l’accesso alla procreazione medicalmente assistita avvenga entro un lasso di tempo stabilito (p. 15). Sono inoltre autorizzate le tecniche di AMP eterologa anche qualora nessuno dei gameti utilizzati appartenga alla coppia o alla donna richiedente.

Nell’ambito della donazione dei gameti, il Consiglio di Stato francese saluta con favore la scelta di non subordinare più la donazione al necessario consenso all’altro membro della coppia, qualora il donatore viva in coppia. Medesimo favore è manifestato nei confronti dell’autorizzazione al “autoconservation de gamètes”, che permetterebbe alla donna di ricorrere all’utilizzo dei propri ovociti in un momento successivo per realizzare un “projet parental” attraverso AMP (p. 18-19).

Un particolare inedito del progetto di legge in oggetto consiste nel prospettare per due articoli della legge due versioni differenti, la scelta tra le quali è demandata al Consiglio di Stato.

Il primo concerne la possibilità d’accesso alle informazioni sulle proprie origini da parte di chi sia nato in seguito a procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. La prima versione (art. 3) prevede che, prima di procedere alla donazione, il donatore dia il suo consenso affinché il bambino, raggiunta la maggiore età e qualora ne faccia richiesta, possa accedere ad alcuni dati non identificativi o all’identità del donatore. La seconda versione (art. 3bis) prevede la medesima disciplina per i dati non identificativi, ma richiede per l’accesso all’identità del donatore il consenso del medesimo nel momento in cui l’interessato ne faccia richiesta. Il Consiglio di Stato, pur considerando entrambe le versioni legittime e idonee a rispettare il principio di anonimato del donatore, ritiene che sia da preferire la versione dell’art. 3bis, poiché in grado di assicurare un migliore bilanciamento tra il rispetto della vita privata e familiare del bambino e quella del donatore e di garantire un numero sufficiente di donazioni di gameti. Il dispositivo, infatti, permette al donatore di scegliere in un momento più adatto, considerando la sua vita privata al momento della domanda (p. 27). Il Consiglio di Stato è inoltre favorevole all’istituzione di un interlocutore unico per la gestione della procedura prevista dalla legge: la Commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

Due versioni differenti sono prospettate anche in relazione alla disciplina dell’istituzione del rapporto di filiazione dei bambini nati in seguito a procreazione medicalmente assistita. L’estensione dell’accesso a tale tecnica ha reso necessaria una nuova modalità d’istituzione del rapporto di filiazione, consistente in una dichiarazione preventiva di volontà ad essere genitore in seguito a AMP da prestarsi davanti ad un notaio (filiation par déclaration de volonté d’être parent) e di cui fare menzione nell’atto di nascita. Le due versioni, prospettate all’art. 4 e 4bis, si differenziano solo nella portata soggettiva: una prevede l’estensione della “filiation par déclaration de volonté d’être parent” a tutti coloro che accedono ad una AMP di tipo eterologo, l’altra mantiene il sistema vigente previsto dal Code Civil, limitando tale nuova modalità alle coppie di donne e alle donne single. Tale ultima versione è preferita dal Consiglio di Stato poiché non sopprime la possibilità, per le coppie eterosessuali che accedono a AMP eterologa, di stabilire il legame di filiazione secondo le modalità classiche e quindi la possibilità di scegliere se rivelare o meno al figlio il metodo di concepimento, che altrimenti apparirebbe dall’atto di nascita.

In materia di donazione di organi, il Conseil d’État approva le misure adottate per incoraggiare il “don croisé d’organes” e, tenendo conto della difficoltà nel trovare donatori compatibili, la previsione che permette ad un minore di donare cellule staminali emopoietiche (cellules souches hématopoïétiques) anche alla madre e al padre (p. 43- 44).

Si considerano inoltre legittime le disposizioni che facilitano l’acceso alle informazioni genetiche di una persona deceduta o incapace di esprimere la propria volontà. In relazione a quest’ultima ipotesi, la possibilità di un tale esame è estesa al caso in cui vi sia non un interesse proprio del soggetto, ma di un membro della famiglia (p. 46). Per quanto concerne la comunicazione dei risultati ai membri della famiglia, si parifica la situazione di questi soggetti a quella di chi si rifiuta di trasmettere i risultati dell’esame genetico ai propri familiari, facendo pesare sul medico tale onere.

Il progetto di riforma mira inoltre a garantire l’informazione dei pazienti qualora un“traitement algorithmique de données massives” (quindi uno strumento di intelligenza artificiale) sia utilizzato durante un trattamento, sia esso preventivo, diagnostico o terapeutico. È previsto l’obbligo di informare il paziente dell’utilizzo di tale dispositivo, l’intervento di un professionista sanitario per la configurazione di un tale trattamento, la tracciabilità delle informazioni utilizzate nonché la possibilità di accedervi da parte del professionista sanitario. Il Consiglio di Stato accoglie con favore tali disposizioni ritenendo rispettato il diritto, di cui all’art. 22 del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/ 679) e all’art. 47 della loi n° 78-17/ 1978, a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato. La riforma infatti, non risulta in contrasto con l’art. L 1111-4 del code de la santé publique che sancisce il diritto delle persone a prendere personalmente le decisioni relative alla propria salute, tenendo conto dell’informazioni ricevute dal professionista sanitario (p. 49).

Infine, la riforma prevede una differenziazione dei regimi applicabili a seconda che la ricerca concerna embrioni o cellule staminali embrionali umane (les cellules souches embryonnaires humaines). In quest’ultimo caso, il vecchio regime di autorizzazione è sostituito da una dichiarazione preventiva all’Agence de la biomédecine che dispone di un determinato lasso di tempo, durante il quale la ricerca non può iniziare, per opporsi al progetto di ricerca. Inoltre, l’equipe di ricerca non deve più dimostrare l’impossibilità di un’alternativa all’utilizzo di cellule staminali embrionali umane. Il Conseil d’État ritiene le diversità tra cellule staminali embrionali ed embrioni tale da giustificare la differenza di regime: infatti le cellules souches embryonnaires humaines non hanno la capacità di svilupparsi in un organismo vivente e la loro utilizzazione non implica la distruzione di un embrione. Perciò le garanzie previste dal nuovo regime risultano appropriate (p. 53).

In relazione alla ricerca sugli embrioni, il Consiglio di Stato ritiene che l’introduzione del divieto di ricerca sugli embrioni dopo 14 giorni di sviluppo è “limite éthique conforme à un large consensus international” (p. 54). È prevista inoltre la possibilità di mettere fine alla conservazione degli embrioni sovrannumerari donati alla ricerca, qualora non siano inseriti in nessun progetto di ricerca, dopo cinque anni dal consenso alla donazione. Il Consiglio ritiene queste disposizioni in linea con quanto affermato dal Conseil Constitutionnel (décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994) e dalla Corte EDU nel caso Parillo c. Italia (27 agosto 2015) in cui è riconosciuto un ampio margine di discrezionalità agli Stati in relazione al futuro degli embrioni che non fanno più parte di un progetto genitoriale. Il Conseil d’État tiene conto anche delle disposizioni relative alle modifiche sul genoma degli embrioni (p. 57), in relazioni alle quali, pur rimanendo saldo il divieto di intervenire sulla linea germinale e di creare chimere, vengono estese le finalità idonee ad autorizzare un intervento.

Altre indicazioni vengono fornite in tema di: esame delle caratteristiche genetiche di una persona ai fini di ricerca (p. 58), medicina fetale e diagnostica prenatale (p. 59), in tema di interruzione volontaria di gravidanza (IVG) per ragioni mediche e IVG parziale nei casi di gravidanze multiple (p. 60-62), trapianto di tessuto germinale (greffe de tissu germinal p. 63), utilizzazione di microbiota fecale e medicamenti di terapia innovativa (p. 63-68), tecniche di registrazione dell’attività celebrale e in tema di dispositivi di neuro-modulazione (p. 50-51).

Il testo del parere in francese è disponibile al seguente link e nel box download.

Simona Cammarata
Pubblicato il: Mercoledì, 24 Luglio 2019 - Ultima modifica: Domenica, 29 Marzo 2020
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