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UK - Family Court – In re: B: gestazione per altri e riconoscimento della genitorialità a coppia separata
29 settembre 2016

La Family Division della High Court inglese riconosce la genitorialità giuridica nei confronti di un figlio nato all’estero attraverso gestazione per altri economica ad una coppia separata, che ha richiesto il riconoscimento dello status filiationis fuori dai termini previsti ex lege.

Numero
[2016] EWFC 77 (Fam)
Anno
2016

Mrs B e Mr B, dopo approfondite valutazioni circa la tutela delle gestanti coinvolte, sottoscrivono, tramite un’agenzia con sede a Mumbai, un accordo di gestazione per altri economica con Mrs P e Mr P, coniugi di cittadinanza indiana. Nel settembre del 2009 è nato B, che è stato subito affidato a Mrs e Mr B, che si sono subito attivati per ottenere tutti i documenti necessari per l’espatrio. Nel giugno del 2010 la famiglia B è riuscita a tornare nel sud-est dell’Inghilterra, dove risiedono da quel momento. Sei anni dopo la nascita del minore, Mrs B e Mr B, che nel frattempo si sono separati, hanno richiesto un parental order, così come disciplinato dall’Human Fertilization Embriology Act 2008 (HEFA).

Nel valutare la sussistenza dei requisiti positivizzati alla s. 54 HEFA per il riconoscimento del provvedimento richiesto, la High Court rileva come quattro di essi possano facilmente dirsi soddisfatti:

-       Legame biologico (s. 1-b): tramite il test del DNA si è dimostrato che Mr B è il padre biologico di B;

-       Qualifica degli attori (sposati/uniti civilmente/conviventi more uxorio – s. 2): sebbene separati, Mrs B e Mr B sono ancora marito e moglie;

-       Residenza nel Regno Unito di almeno uno dei richiedenti (s. 4-b): Mrs B è residente nel Regno Unito.

Altri, invece, richiedono una riflessione più approfondita:

-       Il minore deve vivere con gli attori (s. 4-a): come già in Re: A&B (n.2) [2015], sebbene i coniugi siano separati, la Corte ha valorizzato non tanto la coabitazione formale, quanto il fatto che il minore trascorra molto tempo con entrambi i genitori, dimostrando un comune progetto genitoriale;

-       Scadenza per presentare domanda di parental order (s. 3): come già in Re: X [2014], la Corte afferma il proprio potere di vagliare le domande proposte oltre i limiti positivizzati, guardando in particolare alla motivazione del ritardo. Nel caso di specie, si è ritenuto che le circostanze descritte dagli attori fossero idonee ad accogliere la loro richiesta, anche non tempestivamente presentata.

-       Libero consenso della gestante e dell’eventuale partner a che venga emesso un parental order (s. 6): per accertarne la sussistenza, la Corte non ha guardato al solo accordo sottoscritto dalla surrogata e dal marito per la cessione, ma ne ha dato una lettura che tenesse conto di un più ampio spettro di circostanze, «namely the enquiries that have been mate in relation to this clinic, how it operated, the information the respondents had in relation to legal advice and that this issue has not caused any concern to the experienced Parental Order reporter» (§ 39). In questo senso si ritiene che Mrs P e Mr P abbiano prestato libero e consapevole consenso ad essere spogliati di qualsiasi forma di genitorialità giuridica.

-       Pagamento che non superi le spese ragionevolmente sopportate (s. 8): la Corte rileva come non esistano elementi per ritenere che la gestante non abbia ottenuto la somma di denaro pattuita nell’accordo di gestazione per altri; inoltre il pagamento previsto dalle parti non è di un’entità tale da provocare preoccupazione nella High Court (che anzi, rileva come la cifra in questione sia assimilabile ad altre, in passato già approvate dalla stessa division).

La Corte sottolinea inoltre come il riconoscimento del parental order e la conseguente attestazione della genitorialità giuridica in capo a Mrs B e Mr B soddisfi l’interesse di benessere con ricadute su tutta la vita del minore coinvolto (lifelong welfare needs).

Per tutti questi motivi è stato riconosciuto il parental order.

La sentenza è disponibile a questo link e nel box download.

Marco Poli
Pubblicato il: Giovedì, 29 Settembre 2016 - Ultima modifica: Giovedì, 22 Agosto 2019
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