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UK - High Court (Family Division) – In re: A & B: gestazione per altri e consenso della madre gestante
25 ottobre 2016

La Family Division della High Court inglese, nell’interesse preminente dei minori coinvolti, sospende sine die (adjourn generally, with liberty to restore) la decisione relativa al riconoscimento di un parental order a fronte del rifiuto della gestante – per motivi non riconducibili al best interest of the child – di prestare il proprio consenso affinché i genitori intenzionali possano diventare genitori legali dei gemelli che ha partorito.

Numero
[2016] EWHC 2643 (Fam)
Anno
2016

C e D, non potendo avere figli, hanno deciso di ricorrere ad un accordo di gestazione per altri altruistico (altruistic surrogacy agreement): nell’accordo, E, la gestante, e suo marito F, oltre a manifestare il loro consenso, hanno dichiarato esplicitamente di non voler alcun coinvolgimento nella futura vita dei nascituri.

A seguito dell’impianto nell’utero di E degli embrioni ottenuti dai gameti di C e D, la gestante è rimasta incinta di due gemelli. Dal giorno successivo alla nascita, i gemelli A e B sono stati affidati alle cure di C e D e non hanno invece più avuto alcun contatto con E ed F.

Durante la gravidanza, sono insorti dei problemi di salute per la gestante, con il rischio di dover interrompere la gravidanza: secondo E, i genitori intenzionali si sarebbero dimostrati, in quest’occasione, poco empatici nei suoi confronti. A causa di ciò, dopo la nascita dei minori, la donna ha negato il proprio consenso affinché il giudice potesse pronunciarsi sul parental order, ex sec. 54 (6) HFEA, facendo cioè venire meno uno dei requisiti fondamentali per il riconoscimento della genitorialità giuridica ab initio di C e D. La gestante e il marito si sono però dichiarati disponibili ad acconsentire all’adozione dei gemelli (adoption order).

«These children are left in a legal limbo, where, contrary to what was agreed by the parties at the time of the arrangement» (§9):

1. i minori vivranno con i genitori biologici e sociali, senza che questi siano riconosciuti anche genitori ipso iure. L'arrangements order, pronunciato nel caso di specie, ha infatti riconosciuto a C e D la responsabilità genitoriale nei confronti dei minori, con efficacia legale solo fino al compimento dei 18 anni di età.

2. La gestante e suo marito, invece, pur non volendo alcun coinvolgimento nella vita dei minori, sono i genitori legali dei gemelli ex ss. 33 e 35 HFEA.

Secondo la Corte, i parental orders sono gli unici strumenti giuridici capaci di «accurately and properly reflect the children's identity as surrogate born children» (§32), garantendo adeguata tutela giuridica allo status filiationis tra minori e genitori intenzionali.

La High Court, poi, coerentemente con precedenti decisioni (In Re A [2015] EWHC 2602 (Fam)), ha affermato l’inadeguatezza degli adoption orders in circostanze come quella di specie, poiché i genitori intenzionali «would be seeking to adopt their own children» (§31).

Si è inoltre posto l’accento su come la Law Commission abbia annunciato che la disciplina relativa alla gestazione per altri sarà oggetto di riforma a causa dell’inadeguatezza del HFEA riguardo i nuovi modelli e le nuove dinamiche familiari. Infatti, guardando al caso di specie, «even though the children's lifelong welfare needs require a parental order to be made, which would secure their legal relationship with the applicants in a lifelong way and extinguish the respondents legal status with the children, under the provisions of s 54 (6) HFEA if the respondent's consent is not forthcoming the court cannot make a parental order» (§11).

A fronte di manifeste carenze del dato normativo e della consapevolezza che l’applicazione letterale della sec. 54(6) HEFA porterebbe ad una lesione del best interest of the child, la High Court ha sospeso il procedimento lasciando alle parti la possibilità di riproporre l’azione di fronte al Presidente della Family Division. L’intento, come già espresso in Re Z (No 2) [2016] EWHC 1191, è quello di non creare giudicato sulla questione sottoposta alla Corte, evitando così che l’assenza di una condizione – in questo caso per rifiuto “egoistico” della gestante – possa ledere l’interesse preminente del minore. «The court can only express the hope that she (ndr la gestante) will be able to rediscover what led her to undertake such a selfless role and see the situation from the view point of these young children».

Nel box download il testo della decisione.

Marco Poli
Pubblicato il: Martedì, 25 Ottobre 2016 - Ultima modifica: Giovedì, 22 Agosto 2019
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