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UK - Court of Appeal (Civil Division) - M, R (on the application of) v. HFEA: consenso all’utilizzo dei gameti e maternità surrogata
30 giugno 2016

Il Corte d’Appello di Londra, in data 30 giugno 2016, specifica la portata dell’“effective consent” nel caso di maternità surrogata, quando il consenso per l’utilizzo degli ovuli è dato prima di morire.

Numero
[2016] EWCA Civ 611
Anno
2016

La richiedente, madre di una giovane donna morta prematuramente di cancro, si rivolge alla Corte d’Appello di Londra per contestare la decisione di primo grado a favore della Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA),la quale ha declinato la sua richiesta di portare gli ovuli della figlia negli Stati Uniti d’America dove sarebbero stati fecondati con lo sperma di un donatore anonimo e impiantati su di lei.

La HFEA sostiene che la giovane donna, prima di morire, aveva dato il consenso per l’estrazione, la conservazione e l’uso dei suoi ovuli senza indicare, però, in che modo sarebbero stati utilizzati. Questo, a giudizio dell’HFEA, rende invalido il consenso in quanto carente di “sufficient evidence” circa le sue intenzioni.

La donna, infatti, non aveva compilato alcun modulo specifico esprimendo solo verbalmente il desiderio che fosse la madre a portare a termine la gravidanza al posto suo: “I want you to carry my babies. I didn’t go through the IVF to save my eggs for nothing. I want you and Dad to bring them up. They will be safe with you”.

La Corte, pur riconoscendo la razionalità della decisione, individua 3 punti problematici:

  1.         È vero che loHuman Fertilisation and Embryology Act (Sezione 12) richiede un “effective consent” per la conservazione degli ovuli, la creazione di un embrione e più in generale il loro uso; tuttavia, non specifica quali siano i criteri per ritenere effettivo il consenso. Quindi anche una dichiarazione verbalmente resa dovrebbe essere tenuta in considerazione.
  1.       A detta della HFEA la donna non era sufficientemente informata sulla gestazione per altri per poter acconsentire alla pratica. Tuttavia, a causa dell’aggravamento delle sue condizioni, non avrebbe potuto accedere alle informazioni necessarie. In ogni caso, sarebbe stata la madre a sottoporsi all’impianto degli ovuli, non lei.
  1.     L’effettività del consenso non può definirsi in astratto ma deve essere calata nel contesto, analizzando caso per caso le caratteristiche che esso presenta.

In conclusione, la Corte accoglie l’istanza della richiedente. Nello specifico, rimette la decisione alla HFEA che dovrà tenere in considerazione tutte le circostanze previamente tralasciate, in particolare le conversazioni avvenute tra la richiedente e la figlia.

Il testo integrale della sentenza si trova nel box download e a questo link

Andrea Pannacciulli
Pubblicato il: Giovedì, 30 Giugno 2016 - Ultima modifica: Lunedì, 17 Giugno 2019
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