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Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro - Caso Stamina: accoglimento dell'istanza cautelare in pendenza della questione di legittimità costituzionale
24 settembre 2013

Il giudice del lavoro di Taranto autorizza l'infusione di cellule staminali a un paziente malato di SLA. Le cellule, elaborate secondo il metodo proposto dalla Stamina Foundation, dovranno essere prodotte in una delle cell factories autorizzate, individuata dall'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia. Contestualmente all'autorizzazione il giudice solleva questione di legittimità costituzionale.

Anno
2013

Il giudice del lavoro ritiene che la previsione legislativa (introdotta con d.l. 24/2013) che autorizza le infusioni di cellule elaborate secondo il “protocollo” Stamina unicamente a soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano già intrapreso il trattamento o che siano in possesso di una autorizzazione giudiziaria sia lesiva dell'art. 3 della Costituzione, poiché subordina il godimento di un profilo essenziale del diritto alla salute a condizioni da esso scollegate e connesse a un fattore meramente temporale.

Quanto al periculum in mora «la natura e la gravità della patologia che affligge la parte ricorrente risultano sufficientemente asseverate alla stregua della documentazione sanitaria prodotta nel fascicolo di parte».

In riferimento al fumus boni iuris il giudice ritiene di dover accogliere quell'indirizzo interpretativo che ritiene sufficiente per l'accoglimento della pretesa cautelare, la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della norma che de jure condito ne imporrebbe il rigetto.

Secondo questa lettura, proposta dalla giurisprudenza amministrativa, nella fase cautelare, «al fine di conciliare il carattere accentrato del controllo di costituzionalità delle leggi, ove ne ricorrano i presupposti, con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, non può escludersi quando gli interessi in gioco lo richiedano, una forma limitata di controllo diffuso che consente la concessione del provvedimento di sospensione, rinviando alla fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strettamente collegato, il controllo della Corte costituzionale, con effetti erga omnes (…). In tale contesto la concessione della misura cautelare (…) non comporta la disapplicazione di una norma vigente, ma tende a conciliare la tutela immediata e reale, ancorché interinale, degli interessi in gioco con il carattere accentrato del controllo di costituzionalità delle leggi».

Questa impostazione consentirebbe una «tutela effettiva del diritto alla salute della parte ricorrente, potendosi in sostanza realizzare una interpretazione “costituzionalmente orientata”».

Secondo il giudice del lavoro, in definitiva, «l'istanza cautelare deve essere accolta, sebbene ad tempus (ossia sino all'esito della decisione da parte della Corte costituzionale della questione di costituzionalità che in questa sede contestualmente si solleva)».

 Il testo dell'ordinanza nel box download.

Tutti i materiali rilevanti nel dossier del sito biodiritto.org.

Marta Tomasi
Pubblicato il: Martedì, 24 Settembre 2013 - Ultima modifica: Lunedì, 17 Giugno 2019
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