Vai menu di sezione

Tribunale di Modena – nomina amministratore di sostegno pro futuro
13 maggio 2008

Il giudice tutela del Tribunale di Modena ha nominato quale amministratore di sostegno di una donna affetta da SLA il marito della paziente. Il potere-dovere di esprimere il rifiuto alla ventilazione meccanica invasiva dovrà essere esercitato in caso di incapacità della paziente e qualora la stessa non abbia espresso una volontà opposta quando ancora in coscienza.

Anno
2008

La procedura per la nomina dell’amministratore di sostegno veniva attivata dall’azienda sanitaria di Modena, presso la quale era ricoverata la paziente capace, settantenne, coniugata e con quattro figli adulti. La donna era affetta da sclerosi laterale amiotrofica con grave insufficienza respiratoria in ventilazione meccanica non invasiva continua.

In base a quanto riportato negli atti depositati insieme al ricorso, la paziente aveva espresso in più occasioni, anche in presenza del marito e dei figli, il proprio rifiuto ad essere sottoposta a ventilazione meccanica con trascheostomia. La nomina dell’amministratore di sostegno, nella persona del marito, viene richiesta poiché, con il progredire della malattia, nell’evento di una crisi respiratoria non superabile con i mezzi di cura in atto ed entrando essa in stato confusionale per la mancanza di ossigeno, si voleva evitare che i sanitari procedessero a una ventilazione forzata invasiva con tracheostomia, contraria alla volontà della paziente.

I presupposti giuridici sui quali si fonda la decisione del giudice tutelare si basano sul richiamo al fondamento costituzionale del principio del consenso informato (art. 2, 13, 32 Cost.) e alla necessità di rispettare – anche in caso di sopravvenuta incapacità – la volontà inequivolcabilmente espressa dalla paziente (cfr. Cassazione, 4-16 ottobre 2007, n. 21748, caso Englaro).

In questo quadro, le disposizioni del codice civile sull’amministratore di sostegno consentono che il beneficiario dell’istituto possa dare indicazioni mirate a garantire il rispetto della sua volontà anche in caso di sopravvenuta incapacità. La tutela della volontà della persona è, in questo caso, doverosa perché “l’art. 32 della Costituzione non garantisce il diritto a morire ma il diritto a che il naturale evento della morte si attui con modalità coerenti all'autocoscienza della dignità personale quale costruita dall'individuo nel corso della vita attraverso le sue ricerche razionali e le sue esperienze emozionali”.

Di conseguenza, il marito della donna viene nominato amministratore di sostegno, con il potere-dovere di negare, in nome e per conto della persona, l'autorizzazione ai sanitari di procedere alla ventilazione forzata invasiva. Il potere andrà esercitato solo nel caso in cui la paziente perdi la possibilità di esprimere il proprio consenso io diniego e solo a condizione che la beneficiaria non manifesti una volontà opposta quando ancora le resti coscienza.

Il testo completo del decreto è disponibile nel box download. Fonte www.personaedanno.it.

Lucia Busatta
Pubblicato il: Martedì, 13 Maggio 2008 - Ultima modifica: Giovedì, 30 Maggio 2019
torna all'inizio