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Tribunale di Modena - decreto 18 gennaio 2018: consenso e disposizioni anticipate di trattamento
18 gennaio 2018

Il Tribunale di Modena ha stabilito che, in caso di contraddittorietà della volontà manifestata in precedenza dal paziente, è il personale medico a decidere sull’intervento salvavita.

Anno
2018

Nel caso di specie, il paziente, affetto da distrofia miotica di Steinert in fase avanzata, quando ancora nel pieno delle sue facoltà mentali, aveva più volte espresso la volontà di “continuare a vivere senza la tracheotomia”. La malattia era successivamente degenerata tanto che tale intervento risultava l’unico possibile per garantirgli la sopravvivenza. Il suo amministratore di sostegno aveva chiesto al tribunale l’autorizzazione affinché i medici potessero procedere alla tracheotomizzazione.

Il Tribunale, con decreto 18 gennaio 2018, ha sottolineato come nel caso di specie si configurasse uno stato di necessità. Infatti, secondo il Tribunale, è “noto come si possa prescindere dal consenso informato del paziente in materia medico­sanitaria in presenza di situazione di urgenza, ovvero, di uno stato di necessità ed a fronte di una condizione di incoscienza della persona”. Dunque, come confermato anche dalla giurisprudenza, va esclusa l’antigiuridicità dell’atto medico compiuto in assenza del consenso del paziente, laddove lo stesso sia stato effettuato in stato di necessità. Il tribunale aggiunge inoltre che “compete alla responsabilità del personale medico-sanitario assicurare al paziente cure necessarie alla sua sopravvivenza sussistendo uno stato di necessità, senza che il consenso informato della persona in materia possa essere sostituito e surrogato dall’amministratore di sostegno” (arg. ex art. 3, comma 4, legge n. 219/2017).

Si noti – per completezza– che anche la recente legge 219/2017 (“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”), sebbene sia entrata in vigore il 31 gennaio 2018 e dunque posteriore al decreto, è conforme a tale orientamento. Infatti, l’art. 1, comma 7 recita: “Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell’equipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla”.

In sintesi, quindi, il Tribunale ha rigettato la richiesta dell’amministratore di sostegno perché in caso di intervento salvavita (la tracheotomia era l’unico intervento che potesse tenere in vita il paziente), e in condizioni di contraddittorietà dell’espressione della volontà del paziente, a decidere è comunque l'équipe medica.

Il testo dell’ordinanza è disponibile nel box download.

Lara Mastrangelo
Pubblicato il: Giovedì, 18 Gennaio 2018 - Ultima modifica: Giovedì, 27 Giugno 2019
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